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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie
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I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie

Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284)

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2019 (n. 284), tenuto conto del riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, ha incluso tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione di redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, i seguenti soggetti:

a) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
f) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
k) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
l) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
n) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
s) gli iscritti all’albo dei biologi.

Tutti i suddetti esercenti le professioni sanitarie, dunque, sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie, sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3. del D.lgs. 175/2014.
La trasmissione telematica dei detti dati al Sistema tessera sanitaria e la relativa consultazione, da parte del cittadino, nonché la conservazione avviene secondo le modalità previste nei DM del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018.
Le modalità tecniche di utilizzo dei dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, infine, sono determinate dall’Agenzia delle Entrate sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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