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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento. Pubblicati su Facebook commenti denigratori sul datore di lavoro
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Licenziamento. Pubblicati su Facebook commenti denigratori sul datore di lavoro

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 10280/18

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’interessante pronuncia oggi in esame affronta il caso di un’Azienda che ha licenziato la propria dipendente per aver pubblicato sulla propria bacheca virtuale di facebook frasi con cui esprimeva il disprezzo per l’azienda presso cui era impiegata, nonché la propria volontà di ricorrere fittiziamente all’assenza per malattia.
I Giudici di merito, nel doppio grado di giudizio, hanno ritenuto legittimo il recesso, atteso che la condotta posta in essere dalla lavoratrice avrebbe irreparabilmente leso il vincolo fiduciario, rilevando in oltre, in fase di gravame, l’ascrivibilità della condotta al delitto di diffamazione concretizzatosi oltre che nell’invettive rivolte all’organizzazione aziendale e ai superiori nella prospettazione a ricorso a malattie asintomatiche come segno di dissenso nei confronti del datore di lavoro.
La lavoratrice è dunque ricorsa in Cassazione, lamentando la mancata valutazione da parte dei Giudici di gravame del profilo della condotta priva di dolo, elemento soggettivo necessario per la sussistenza del reato, poiché l’uso dei social network avrebbe e determinato l’inconsapevolezza della lavoratrice di esporre al mondo reale il proprio sfogo che, invece, avrebbe dovuto essere rivolto a pochi soggetti.
Gli Ermellini, smentendo l’assunto della ricorrente, hanno precisato che “la diffusione di un messaggio denigratorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio del mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti, al fine di una costante socializzazione”. Ciò posto, integrando la condotta addebitata alla lavoratrice gli estremi della diffamazione, il contegno assunto da quest’ultima è stato valutato in termini di giusta causa di recesso, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. In ordine poi alla non intenzionalità della condotta, così come assunto dalla ricorrente, la Cassazione ha ritenuto corretta la conclusione della Corte d’Appello, che ha applicato il principio della non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., precisando che l’elemento soggettivo che integra la giusta causa di licenziamento può essere anche di natura colposa, per le caratteristiche sue proprie, posto che la valutazione della gravità del fatto deve essere effettuata “non in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo”.
Applicando i principi su richiamati, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa, essendo la condotta posta in essere dalla lavoratrice idonea a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.

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