Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
RSS
First1415161719212223Last

Notizie Aiop Nazionale

Un padre di famiglia licenziato per abuso del congedo parentale
11009

Un padre di famiglia licenziato per abuso del congedo parentale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 509 dell’11 gennaio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giulavorista della Sede nazionale

La pronuncia oggi esaminata affronta il caso di un dipendente licenziato per giusta causa per aver questi utilizzato la metà del tempo concessogli a titolo di permesso parentale per questioni non attinenti al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio ex art. 32 d.lgs. n. 151/2001.

La Corte d’Appello dell’Aquila confermava la pronuncia del Giudice di prime cure con cui veniva ritenuto legittimo il licenziamento. Avverso la sentenza della Corte distrettuale il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la valutazione effettuata dal Giudice sulla correttezza dell’utilizzo del congedo parentale.
Ed infatti, secondo il lavoratore, nel Testo unico maternità e paternità (Dlgs 151/2001) “non v'è traccia della necessità che il congedo sia gestito garantendo al minore una presenza “prevalente”, ovvero caratterizzata da continuità ed esclusività”, trattandosi - diversamente dai permessi per l'assistenza ai disabili ex lege n. 104/92 - di un istituto mirante “al soddisfacimento dei bisogni affettivi e relazionali del figlio”.
La Suprema Corte, non aderendo all’interpretazione fornita dal ricorrente e richiamando – per converso - numerosi precedenti giurisprudenziali, ha ricordato in primis che nonostante l'Istituto sia qualificato come diritto potestativo, ciò non significa che esso possa essere esercitato a piacimento e senza controlli, ben potendosi configurare un abuso “allorché il diritto venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro, ancorché incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale della famiglia; ma analogo ragionamento può essere sviluppato anche nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio in cui il genitore trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura, perché ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore”.
Sul punto, la Cassazione (n. 16207/2008) ha infatti già chiarito che “una siffatta conversione delle ore di lavoro, se pure non deve essere intesa alla stregua di una rigida sovrapponibilità temporale, non può però ammettere un'accudienza soltanto indiretta, per interposta persona, mediante il solo contributo ad una migliore organizzazione della vita familiare”.
Ove dunque, secondo la Corte, si configuri un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, il datore di lavoro viene “privato ingiustamente della prestazione lavorativa del dipendente e sopporta comunque una lesione dell'affidamento da lui riposto nel medesimo”, oltre a configurarsi una “indebita percezione dell'indennità” in capo al lavoratore e “lo sviamento dell'intervento assistenziale nei confronti dell'ente di previdenza”.
Alla stregua delle esposte motivazioni, i Giudici di legittimità hanno quindi confermato la pronuncia di secondo grado, ritenendo pienamente legittimo l’operato licenziamento.
Previous Article La responsabilità dell'infermiere come professionista sanitario
Next Article Anticorruzione. Consultazione pubblica sul Piano di prevenzione 2018/2020
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top