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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Gazzetta Ufficiale: Pubblicata Legge di Bilancio 2024
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Gazzetta Ufficiale: Pubblicata Legge di Bilancio 2024

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.303 del 30-12-2023, della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.303 del 30-12-2023, della Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).
Di seguito si riportano le principali misure in materia farmaceutico-sanitaria: 
  • Art.1, commi da 27 a 31: prevedono un incremento per la contrattazione collettiva nazionale per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, nonché per il personale convenzionato con il SSN. Nello specifico, è previsto un incremento a decorrere dal 2024, degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024 e di quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ricercatori universitari. Per il SSN, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell’altro personale, secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell’atto di indirizzo emanato dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
     
  • Art. 1, comma 44: posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax, istituite dalla legge di bilancio 2020.
     
  • Articolo 1, comma 45: riporta l’IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini al 10% (precedentemente era stata ridotta al 5%).
     
  • Art. 1, comma 217: prevede il rifinanziamento del livello del fabbisogno Sanitario Nazionale Standard cui concorre lo Stato che viene incrementato di 3.000 milioni per l’anno 2024, 4.000 milioni per il 2025 e 4.200 milioni annui a decorrere dall’anno 2026. Inoltre, ai fini della copertura di talune misure sui limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari e gli infermieri del SSN e per i medici dell’INPS e dell’INAIL, è prevista una riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 84 milioni di euro per l’anno 2033, 180 milioni per l’anno 2034, 293 milioni per l’anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2036.
     
  • Art. 1, commi 218 - 222: al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del SSN e ridurre le liste di attesa ed il ricorso alle esternalizzazioni, prevedono di applicare fino al 31 dicembre 2026 la tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive introdotte dall’articolo 11, comma 1, del c.d. DL Bollette (pari a 100 euro lordi onnicomprensivi e previste per il personale medico e infermieristico per il settore dell’emergenza urgenza) nonché di estendere tali tariffe dal 2024 al 2026 a tutto il personale medico e al personale sanitario del comparto sanità operante presso le Aziende e gli Enti del SSN

    Inoltre, è previsto che, per il personale sanitario del predetto comparto, la tariffa oraria possa essere aumentata fino a 60 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Per tale finalità la norma prevede che per il medesimo periodo 2024-2026 sia autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il personale medico e di 80 milioni di euro annui per il personale sanitario del comparto. Ai predetti oneri, pari complessivamente a 280 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 

    Infine, si prevede che l’Organismo paritetico regionale presenti al Comitato LEA una relazione semestrale sullo svolgimento dell’attività intramoenia, da prendere in considerazione per la valutazione degli adempimenti relativi alle liste di attesa.
     

  • Art. 1, comma 223: interviene sul tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti il quale è rideterminato nella misura dell’8,5% a decorrere dall’anno 2024 (+0,2 % rispetto alla disciplina vigente). In secondo luogo, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica convenzionata nel valore del 6,8% a decorrere dal medesimo anno (-0,2% rispetto alla disciplina vigente). 

    Infine, conferma espressamente il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali già previsto dalla normativa vigente, pari allo 0,2%.
     
  • Art. 1, commi 224 - 231: demandano all’AIFA un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio, finalizzato a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alle farmacie convenzionate col SSN di dispensare farmaci che attualmente sono reperibili solo presso le farmacie ospedaliere.

    Inoltre, stabiliscono che, a decorrere dal 1° marzo 2024, il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN sia sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Dette quote sono così determinate:

    • una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco (quota variabile);

    • una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro; 

    • una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00; 

    • una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00

    • una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Questa quota è rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025. 

    Poi, al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, riconosciute ulteriori quote fisse:

    • una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000,00; 

    • una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie - ad esclusione di quelle rurali sussidiate - con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000,00;

    • una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000,00. 

    Il fine è la valorizzazione del servizio reso dalle farmacie a più basso fatturato - soprattutto ubicate nei piccoli centri urbani ove è preponderante la dispensazione di farmaci SSN che, nel corso degli ultimi anni, anche in ragione del calo della spesa convenzionata, sono state maggiormente esposte al rischio di chiusura.

    Le disposizioni prevedono altresì che a decorrere dal 1° marzo 2024 cessi l’applicazione di una serie di sconti, ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali, per malattie croniche ed equivalenti (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto).

    Viene, inoltre, prevista l’istituzione da parte del Ministero della Salute di un tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, deve monitorare l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci erogati in regime di SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia, dell’AIFA, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, senza diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

    Infine, viene disposta l’abrogazione, con decorrenza dal 1° marzo 2024, della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN espressamente finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

    Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della Salute, sentita l’AIFA, predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l’attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali.
     
  • Art. 1, comma 232: prevede alcuni interventi volti a garantire la completa attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa delle Regioni e delle Province autonome le quali sono autorizzate ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dai commi 218-222 relative alla tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e infermieristico. Inoltre, le Regioni e le Province autonome possono altresì avvalersi, allo scopo del recupero delle liste d’attesa, come programmato nei rispettivi piani operativi, delle strutture private accreditate
  • Art. 1, comma 233aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati: quest’ultimo è innalzato, rispetto al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, di 1 punto percentuale per l’anno 2024, di 3 punti percentuali per l’anno 2025 e di 4 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026.
  • Art. 1, comma 234: assegna in via transitoria, anche per l’anno 2024, le quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l’equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Limitatamente al 2024 viene, inoltre, disposto l’innalzamento di tale quota allo 0,5%. 
     
  • Art. 1, comma 235: vincola una quota pari a 50 milioni di euro per l’anno 2024 ed una quota pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per consentire l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA). La quota viene vincolata a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.
  • Art. 1, comma 236: proroga fino al 31 dicembre 2025 l’autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2024 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria e delle funzioni dell’ISMETT, Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione, in ragione dell’elevata specializzazione e del rilievo nazionale raggiunto. 
  • Art. 1, commi 237 - 243: introducono una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria posta a carico dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale per alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera e per i familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti. Si prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale.

    Vengono, inoltre, introdotte modifiche alla disciplina in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri, relative all’importo minimo del contributo dovuto dallo straniero che opti per l’iscrizione al SSN in luogo della stipula di polizza assicurativa e all’importo minimo del contributo dovuto dagli stranieri soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio e dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai fini della loro iscrizione facoltativa al SSN. 

  • Art. 1, commi 244 246: prevedono diversi incrementi delle risorse destinate all’assistenza territoriale e distrettuale

  1. un incremento di 250 milioni per il 2025 e di 350 milioni dal 2026 per il corrispondente potenziamento dell’assistenza territoriale riferito ai maggiori oneri di spesa per il personale dipendente, in deroga a limiti vigenti, e del personale convenzionato;
  2. un incremento di 10 milioni a decorrere dal 2024 delle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione della finalità della legge che garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;
  3. un incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, pari a 240 milioni per il 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  • Art. 1, comma 247: reca la dotazione del Fondo per l’Alzheimer e le demenze per il triennio 2024-2026. In particolare, la dotazione prevista è pari a 4.900.000 euro per l’anno 2024 e a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

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