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Notizie dalla Liguria

Aiop entra a far parte del Cluster Alisei

Parte la collaborazione con Advance Life Science in Italy per la condivisione di best practice italiane ed europee

L’Aiop, a seguito di domanda di adesione presentata il 7 febbraio e approvata il 17 aprile scorso, è entrata a far parte del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei- Scienze della Vita. Nell'ambito del gruppo di lavoro, l'Aiop collaborerà alla Commissione direttiva delle Associazioni imprenditoriali, presieduta da Eugenio Aringhieri (CEO del gruppo Dompè).

L’Alisei (Advance Life Science in Italy), presieduto da Diana Bracco (Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Bracco), è il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita, il cui obbiettivo è quello di promuovere l’interazione tra il sistema della ricerca, il tessuto imprenditoriale e produttivo e le istituzioni pubbliche nel settore della salute, che è un ambito strategico nel tessuto nazionale.

Difendiamo la libertà di scelta del cittadino

Editoriale del Presidente nazionale, Gabriele Pelissero

Mentre la nostra Associazione è concentrata sulla prossima tornata elettorale interna, sia nazionale che regionale (ed è giusto dedicare attenzione e passione alla nostra vita associativa), non mancano purtroppo insidie continue dall'esterno.
L'attività del Parlamento è ferma, e quella del Governo è ridotta all'ordinaria amministrazione (ma cosa significa veramente questa espressione?), ma la Conferenza Stato-Regioni è a lavoro.
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Notizie Aiop Nazionale

Permessi 104: occorre valutare caso per caso l’entità della presunta violazione del lavoratore
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Permessi 104: occorre valutare caso per caso l’entità della presunta violazione del lavoratore

Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 12679 del 9 maggio 2024.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

In un precedente numero abbiamo commentato la pronuncia della Cassazione n. 11999, depositata il 3 maggio 2024, con cui la Corte aveva rigettato il ricorso del dipendente volto alla declaratoria di illegittimità del recesso intimatogli per giusta causa dal suo datore di lavoro, che aveva scoperto che nei giorni in cui fruiva di permessi ex articolo 33 della legge 104/1992 si era dedicato ad attività per nulla attinenti con l’assistenza alla madre con disabilità, senza mai recarsi da lei se non per un tempo talmente limitato da risultare elusivo della stessa funzione dei permessi. Il licenziamento era stato ritenuto legittimo sul presupposto che sia il dato testuale, sia la ratio legis della legge “104”, confortano l’interpretazione secondo cui il permesso, che, occorre ricordare, è frazionabile anche in ore, debba corrispondere alle ore di lavoro non prestato, e che una diversa condotta integra violazione del principio di buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro (che non beneficia della prestazione), sia nei confronti dell’INPS (che materialmente ne eroga il corrispettivo), di talché, in ipotesi di insussistenza del nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, si è in presenza di un abuso del diritto. Pertanto, nella fattispecie, i giudici di legittimità avevano concluso che ove manchi del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile, si è in presenza di un abuso del diritto da parte del prestatore, tale da legittimarne il licenziamento per giusta causa.

Di diverso tenore è invece la pronuncia oggi in commento (n. 12679), pubblicata a pochi giorni di distanza dalla precedente, con cui la Suprema Corte ha invece confermato l’illegittimità del recesso comminato per giusta causa ad un lavoratore che aveva accompagnato la moglie asmatica presso una località balneare, trascorrendo con lei al mare alcune giornate di permesso ex lege 104/1992 ed aveva altresì utilizzato parte dei permessi per portare il cane dal veterinario. Gli Ermellini, infatti, compiendo una valutazione unitaria dei fatti, hanno escluso il carattere abusivo di tali comportamenti, osservando, da un lato, che fosse notorio che il soggiorno al mare potesse portare giovamento ai pazienti asmatici; e dall’altro, che l’impiego di una frazione di tempo assai limitata rispetto alla durata complessiva del permesso per il trasporto del cane dal veterinario e l’accudimento dell’animale domestico che aveva comportato una diminuzione dell’aggravio delle attività destinate ad essere alternativamente svolte dal coniuge disabile, portasse ad escludere la rilevanza disciplinare della condotta ascritta al dipendente.

In buona sostanza, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione operata dalla Corte territoriale, la quale, effettuata “una valutazione circa il grado di sviamento della condotta concreta rispetto al legittimo esercizio del diritto”, aveva ritenuto di escludere l’illegittimità della condotta del lavoratore in ragione dell’”impiego di una frazione di tempo assai limitata rispetto alla durata complessiva del permesso per il trasporto del cane dal veterinario”. Confermava quindi la pronuncia di secondo grado, accogliendo ancora una volta le ragioni dell’ex dipendente.

Orbene, alla luce di un esame congiunto delle su riportate pronunce, si può  pervenire alla conclusione che, per individuare il confine fra l’uso legittimo e l’abuso del diritto nella fruizione dei permessi ex legge 104/1992, occorra utilizzare come parametri l’entità e l’importanza della presunta violazione del lavoratore rispetto alla finalità, anche sociale, della norma, avendo sempre riguardo alla fattispecie concreta di volta in volta esaminata, non essendovi parametri univoci, ma essendo comunque rimessa la valutazione all’apprezzamento del giudice di merito.

 

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