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Assistenza territoriale nel SSN: definiti i modelli e gli standard
Entrato in vigore il Decreto 23 maggio 2022, n. 77
Francesca Gardini, Ufficio giuridico Sede nazionale
Il recente Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, contenente il Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella G.U. 22 giugno 2022, n. 144, ed entrato in vigore lo scorso 7 luglio, rappresentata il primo passo verso l’attuazione della riforma prevista nella componente 1 della Missione 6 del PNRR, Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale, che vi abbiamo illustrato nei tratti essenziali nel numero di Informaiop 398, aggiornandovi, altresì, sul relativo stato di attuazione nel numero di Informaiop 442.
La stretta correlazione del Regolamento con il PNRR, del resto, è il motivo che ha spinto Consiglio dei Ministri ad adottare lo scorso 21 aprile la delibera sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni, pubblicata nella G.U. 3 maggio 2022, n. 102; è noto a tutti, infatti, che per il profilo di criticità ravvisato dalla Regione Campania, in sede di Conferenza, in ordine alle risorse disponibili per l'assunzione e la messa disposizione del personale necessario alla realizzazione degli interventi previsti, nella seduta del 21 aprile u.s., come si evince dal verbale della seduta consultabile al seguente link, la Conferenza non abbia raggiunto l’intesa sullo schema di decreto in commento e che, pertanto, il Consiglio dei Ministri sia dovuto intervenire d’urgenza.
L'entrata in vigore del provvedimento costituiva una tappa necessaria, secondo quanto previsto dalla programmazione comunitaria, ed andava raggiunta entro il 30 giugno 2022, come anticipato nel numero di Informaiop 442 consultabile al link indicato in premessa.
E così è stato!
Alla base della decisione del Consiglio dei Ministri, a fronte delle criticità mosse dalla Regione Campania, la circostanza che le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della riforma sono garantite dal Decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2022, dall’art. 1, comma 4, del D.L. 34/2020, con il quale è stato autorizzato l’incremento della spesa del personale nel limite di euro 256.028.624,27, così come ripartiti nell’allegato B al predetto decreto, e dal comma 274 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stata autorizzata, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente e quello convenzionato, la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l’anno 2022, 150,1 milioni di euro per l’anno 2023, 328,3 milioni di euro per l’anno 2024, 591,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Il provvedimento è stato, comunque, sottoposto dal Ministero della Salute lo scorso 29 aprile al Consiglio di Stato che ha espresso, a seguito di audizione nell’adunanza del 10 maggio u.s. alla presenza del Capo di Gabinetto, del Vice Capo di Gabinetto, e del direttore dell’Unità missione per l’attuazione degli interventi de PNRR, il parere favorevole n. 881 del 19 maggio 2022 nei termini ivi previsti e consultabili al seguente link.
Entrando, dunque, nel merito del Decreto lo stesso consta di 3 allegati che di seguito sintetizziamo:
- Allegato 1, avente valore descrittivo, nel quale viene rappresentato il modello attraverso il quale si vuole raggiungere il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali, partendo dalla stratificazione della popolazione e delle condizioni demografiche dei territori come strumento di analisi dei bisogni, finalizzata alla programmazione e alla presa in carico;
- Allegato 2, avente valore precettivo, nel quale vengono individuati gli standard specifici delle Case di Comunità, della Centrale operativa territoriale, della Centrale operativa 116117, dell’Unità di Continuità Assistenziale, dell’Assistenza domiciliare, dell’Ospedale di Comunità, della Rete delle cure palliative, dei Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie, nonché della Prevenzione in ambito sanitario e ambientale climatico, e, infine, della Telemedicina e dei Sistemi di qualità.
- Allegato 3, contenente, ai fini definitori, il glossario degli acronimi.
Spetterà, ovviamente, alle Regioni e alle Province Autonome, ai sensi di quanto previsto nel decreto, entro il 7 gennaio 2023, adottare il relativo provvedimento generale di programmazione, adeguando l’organizzazione dell’assistenza territoriale e del sistema di prevenzione sulla base degli standard ivi previsti, in coerenza anche con gli investimenti previsti.
Sarà, invece, demandato al Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia nazionale per i servizi Sanitari regionali (Agenas), assicurare il monitoraggio semestrale degli standard.