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Le novità lavoro della settimana. 18/03 – 24/03
Passiamo in esame alcune novità operative in materia di integrazioni salariali nonché l’esonero contributivo sia per i lavoratori autonomi che per i lavoratori dipendenti, quest’ultimo introdotto in via sperimentale per l’anno 2022.
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
Istruzioni per l’esonero parziale dei contributi previdenziali autonomi
Con il messaggio n.1264/2022 l’INPS fornisce alcune novità operative relativamente all’esonero parziale dei contributi previdenziali avuti dai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Nello specifico si comunica che il termine per la presentazione delle istanze è prorogato al 4 aprile 2022. Per tale esonero, come normato dalla legge n.178/2020, art.1, c. 20 a 22-bis, la documentazione necessaria alla richiesta di riesame è da inviare unicamente tramite cassetto previdenziale dove precedentemente è stata inviata la domanda.
Massimale delle integrazioni salariali: le novità dopo il riordino 2022
Il messaggio n.1282/2022 INPS chiarisce alcuni aspetti inerenti all’operatività in materia di massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale. Tale materia è stata interessata da un riordino normativo in riferimento ai trattamenti decorrenti dal 2022. Nel messaggio, l’Istituto fornisce chiarimenti in merito ai criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale (FIS), disposizioni in materia di informazione sindacale obbligatoria ed il regime di gestione e fruizione delle integrazioni in caso di licenziamenti individuali o plurimi.
Esonero contributivo a carico del lavoratore: le istruzioni INPS
La circolare n.43/2022 INPS chiarisce le modalità operative in merito all’esonero contributivo dello 0,8% a carico dei lavoratori. Nello specifico, è stato introdotto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%. Tale esonero spetta a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tale esonero, non comportando benefici al datore di lavoro non è soggetto alla regolarità contributiva (DURC) inoltre è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente. Nella circolare sono fornite le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens necessaria alla fruizione dell’incentivo e per il recupero delle mensilità passate dell’anno 2022.
Proroga dell’introduzione del nuovo flusso UniEmens-CIG per pagamento diretto
Il messaggio n.1320/2022 dell’INPS si pronuncia sulla nuova modalità di invio dei flussi per i pagamenti diretti dei trattamenti di integrazione salariale. Con il messaggio, L’INPS comunica un’ulteriore proroga del periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022, quindi le richieste di pagamento diretto afferenti a periodi di integrazione salariale (CIGO, CIGS, AIS) decorrenti dal 1° maggio 2022, dovranno essere inviate esclusivamente con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.