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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato
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La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato

Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La sentenza in commento - Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879 - muove dalla Sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, nel confermare la pronuncia del Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e, per l'effetto, la condanna della società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro ex art. 18, comma 4, L. 300/1970.

In particolare, i giudici di merito escludevano che le condotte enunciate nella lettera di licenziamento fossero state contestate e, pertanto, ritenevano il licenziamento viziato in radice per insussistenza giuridica dei fatti e violazione del diritto di difesa del lavoratore.
La società proponeva ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia, sostenendo che nel caso in oggetto fosse configurabile soltanto una violazione procedurale, sanzionata dall'art. 18, comma 6, L. 300/1970, esclusivamente con la tutela indennitaria.
La Cassazione, investita della questione, ha ribadito che la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, L. 300/1970, in caso di “insussistenza del fatto contestato” è altresì applicabile in caso di inesistenza della contestazione, ovvero qualora la stessa contenga fatti diversi da quelli posti alla base del licenziamento.
All’uopo va ricordato che la locuzione giurisprudenziale di “insussistenza del fatto contestato” è stata fatta propria dal legislatore del Jobs Act, il quale ha espressamente sancito che il giudice dovesse disporre la reintegrazione “esclusivamente nelle ipotesi … in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento” (articolo 3, comma 2, Dlgs 23/15).
Pertanto, la Suprema Corte, ha equiparato l’inesistenza del fatto contestato con la violazione del diritto di difesa del lavoratore, il quale, in sede di giustificazioni potrebbe indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione alla quale la contestazione disciplinare era funzionale.
In altre parole, la decisione in parola, muove dalla necessità che il “fatto” sia delineato nei suoi esatti termini e contorni già in sede di contestazione, al fine di permettere al lavoratore di prendere posizione sulle circostanze oggetto di illecito disciplinare e, per l’effetto, di riconoscere allo stesso le idonee garanzie di difesa, di tal che, ove sussista una violazione del cennati principi, la contestazione potrà essere considerata inesistente dal giudice.
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