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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Corte di Giustizia Europea: la prima copia della cartella clinica è gratuita
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Corte di Giustizia Europea: la prima copia della cartella clinica è gratuita

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (EU2023:811 del 26 ottobre), chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale operato dalla Corte federale di giustizia tedesca.

Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (EU2023:811 del 26 ottobre), chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale operato dalla Corte federale di giustizia tedesca.

In particolare, la domanda di pronuncia pregiudiziale traeva origine da una controversia instaurata da un paziente che, ritenendo fossero stati commessi degli errori nel corso del trattamento sanitario al quale era stato sottoposto, aveva richiesto una copia gratuita della propria cartella clinica e verteva sull’interpretazione dell’art. 12, paragrafo 5, dell’art. 15, paragrafo 3 e dell’art. 23, paragrafo 1 lett. i) del regolamento UE 2016/679 (RGPD.

In estrema sintesi, il giudice del rinvio chiedeva se gli artt. 12, paragrafo 5 e 15, paragrafi 1 e 3 del RGPD dovessero essere interpretati nel senso che l’obbligo di fornire all’interessato una prima copia della cartella clinica gravasse sul titolare del trattamento, anche qualora la richiesta fosse motivata da uno scopo estraneo a quelli individuati nel considerando 63 e se l’art. 23, paragrafo 1, lett. i) del RGPD consentisse ad una normativa nazionale, entrata in vigore prima del regolamento, di porre a carico dell’interessato le spese relative alla prima copia dei propri dati personali oggetto di trattamento.

La CGUE, nel riaffermare i diritti del paziente in tema di trattamento dei dati afferenti alla salute, ha confermato che il titolare del trattamento (in questo caso il medico), ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, paragrafo 5 e 15, paragrafi 1 e 3 del Regolamento UE 2016/679, è tenuto a fornire all’interessato, a titolo gratuito, una prima compia dei dati personali che abbiano formato oggetto di trattamento, indipendentemente dalla motivazione che sorregge la richiesta – dunque, anche nelle ipotesi in cui detta richiesta sia motivata da uno scopo estraneo a quelli di cui al considerando 63, prima frase, del citato regolamento.

L’esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai dati che lo riguardano, pertanto, non deve comportare spese per quest’ultimo, salvo nelle ipotesi di richiesta di ulteriori copie successive alla prima, ovvero nei casi di “abuso del diritto”, ravvisabili in richieste manifestamente infondate o eccessive, anche in ragione del loro carattere ripetitivo.

La Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, escluso che una normativa nazionale, al fine di tutelare gli interessi economici del titolare del trattamento, possa porre a carico dell’interessato le spese di una prima copia dei suoi dati personali, affermando, altresì, che “nell’ambito di un rapporto medico/paziente, il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica la consegna all’interessato di una riproduzione fedele e intellegibile dell’insieme di tali dati”. Diritto, questo, che presuppone quello di ottenere copia integrale dei documenti contenuti della cartella medica e, in particolare, dei dati relativi a diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti, eventuali terapie o interventi praticati nei confronti del paziente.

 

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