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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Il rifiuto del part time può giustificare il licenziamento
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Il rifiuto del part time può giustificare il licenziamento

Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 12244 del 9 maggio 2023.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronuncia esaminata affronta il caso di un dipendente, il quale, in un contesto di riorganizzazione aziendale, aveva rifiutato l’offerta di riduzione dell’orario di lavoro, venendo quindi licenziato per soppressione del posto di lavoro.

Nello specifico, a fronte di un esubero del personale di un supermercato ove i soci titolari avevano operato una riorganizzazione aziendale, subentrando essi stessi in alcune attività ordinarie e quotidiane, questi assumevano la determinazione di procedere con la riduzione dell’orario per tre dipendenti, rappresentando l’orario a tempo pieno un costo non sostenibile dal momento che – come visto – proprio i titolari aziendali avevano deciso di prestare personalmente la propria attività all’interno del punto vendita. Tale proposta di riduzione veniva rivolta ai tre lavoratori al fine di preservare comunque il posto di lavoro, in prospettiva di nuovi cambiamenti in futuro (una nuova espansione o semplicemente delle condizioni economiche diverse), dei quali solo due accettavano.

Il terzo, avendo rifiutato, veniva licenziato ed impugnava la risoluzione, sostenendo la natura ritorsiva del licenziamento ovvero che il datore di lavoro avesse proceduto al recesso per ragioni punitive, per essersi rifiutato di raggiungere un accordo sull’orario di lavoro.

Sia in primo che in secondo grado il ricorso veniva rigettato. Il lavoratore impugnava dunque la pronuncia in Cassazione.

Orbene, la Suprema Corte, pur partendo dall’assunto di cui all’art. 8, comma 1, D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 nel quale  è stabilito che “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”, ha comunque chiarito che, seppur in presenza di uno stringente onere probatorio a carico del datore di lavoro, non vi è ragione per ritenere illegittimo il medesimo licenziamento se viene dimostrato che sussistano effettive esigenze economiche e organizzative, tali da far venire meno l’esigenza di un dipendete a tempo pieno; che vi sia stata una concreta proposta scritta al dipendente, finalizzata alla salvaguardia del rapporto di lavoro e alla prosecuzione delle stesso, e che della medesima il dipendente abbia ben compreso la portata (in termini di successivo esubero); ed infine che la riduzione dell’orario di lavoro e il licenziamento siano intimamente connesse, dunque persista una situazione di esubero per impossibilità del datore di mantenere determinati livelli di organico.

Alla stregua di quanto sopra, la Corte ha riconosciuto che il datore di lavoro può legittimamente licenziare il dipendente che rifiuta il passaggio al part time dimostrando che tale era l’unica scelta percorribile per la salvaguardia del posto di lavoro e che, diversamente operando, la compagine aziendale non avrebbe avuto più necessità di un dipendente a tempo pieno.
Per tali motivi, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dall’ex dipendente, confermando la legittimità dell’operata risoluzione.

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