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Question time, Gemmato: "Coinvolgimento di strutture private nell'erogazione di prestazioni di pronto soccorso è legittimo solo se accreditate"
Mercoledì 13 novembre u.s. durante il Question time, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, il Sottosegretario Gemmato ha risposto all'interrogazione n. 5-03100, a firma Quartini (M5S), indirizzata al Ministro della Salute, in materia di privatizzazione dei pronto soccorso.
Mercoledì 13 novembre u.s. durante il Question time, presso la Commissione Affari Sociali della Camera, il Sottosegretario Gemmato ha risposto all'interrogazione n. 5-03100, a firma Quartini (M5S), indirizzata al Ministro della Salute, in materia di privatizzazione dei pronto soccorso.
Di seguito una sintesi delle principali dichiarazioni del Sottosegretario:
- Il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015 n. 70, relativo alla definizione degli standard dell'assistenza ospedaliera, al riguardo, individua le diverse tipologie di strutture – aderenti alle condizioni di sicurezza e qualità dell'assistenza sanitaria – deputate a rispondere alle necessità d'intervento urgente e le articola su quattro livelli di operatività (pronto soccorso, dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione (DEA) di I livello, DEA di II livello e presidio in zone particolarmente disagiate). Ciò premesso, si fa presente che il coinvolgimento di strutture private nell'erogazione di prestazioni di pronto soccorso può considerarsi legittimo, solo nella misura in cui dette strutture risultino accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e correttamente inserite nella Rete dell'emergenza-urgenza secondo le indicazioni della programmazione regionale, nonché in coerenza con i requisiti e gli standard di livello nazionale, di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015 e rientrino nell'ambito delle funzioni assistenziali specificatamente assegnate a ciascuna struttura privata accreditata attraverso la definizione del relativo accordo contrattuale, ai sensi dell'articolo n. 8-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502 del 92.
- Al di fuori di queste ipotesi, non appare legittima l'erogazione di prestazioni di pronto soccorso propriamente dette e può risultare tendenziosa la rappresentazione di una siffatta tipologia di assistenza offerta nei confronti dell'utenza.
- Fermo restando quanto ricordato in via generale, per quanto concerne le affermazioni dell'Onorevole interrogante relative alla regione Lombardia, si riferisce che l'Assessorato alla salute ha precisato che nella regione si conferma la parità di trattamento dei pronto soccorso tra Strutture pubbliche e Strutture private accreditate a contratto.
- In conformità a quanto disposto con il decreto ministeriale n. 70 del 2015, l'assistenza emergenziale è stata organizzata in Pronto soccorso, Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello, con un totale di 97 strutture, di cui il 29 per cento è rappresentato da Pronto Soccorso operanti in Strutture di Ricovero e Cura Accreditati e a Contratto. Con l'adozione della delibera di giunta regionale XII 787/2023 la regione Lombardia ha dato ulteriori indicazioni per la gestione dei percorsi di Emergenza Urgenza con particolare attenzione all'organizzazione degli OBI (unità funzionale del PS - Osservazione Breve Intensiva), alla Medicina di Emergenza e alla valorizzazione del MEU (Medico di Emergenza Urgenza).
- Per quanto concerne, inoltre, la Regione Siciliana, si riporta che fra le molteplici iniziative poste in essere per la riduzione delle liste di attesa e della pressione ricadente su alcuni reparti ospedalieri per effetto dei trasferimenti di pazienti dai pronto soccorso, con decreto assessoriale n. 876 del 6 agosto 2024, «Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato anno 2024», è stata prevista la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale di stipulare accordi con operatori della sanità privata accreditati.
- Le Aziende Sanitarie, pertanto, valutate le aree di obiettiva carenza, hanno la possibilità di bandire apposite manifestazioni d'interesse alle quali possono aderire i predetti operatori, dando evidenza della disponibilità per disciplina, per l'eventuale trasferimento diretto da pronto soccorso, previo consenso dei pazienti. A tale strumento straordinario le Aziende possono ricorrere in presenza di accertata necessità non fronteggiabile con proprie risorse, debitamente documentata dal Direttore generale dell'Azienda pubblica, che ha l'onere di fornirne immediata comunicazione all'Assessorato.
- Gli accordi che le Aziende potranno stipulare in esito alle anzidette manifestazioni d'interesse, hanno durata contrattuale coincidente con la definizione dell'aggregato 2024 e non potranno superare il 5 per cento dell'aggregato provinciale ed eccedere il 5 per cento del budget assegnato alla singola struttura.
- Ad oggi, riferisce l'Assessorato della Regione Siciliana, risulta che soltanto alcune Aziende hanno provveduto a bandire le manifestazioni di interesse e che l'intervento straordinario, di cui al citato decreto assessoriale, non implica che alle strutture private accreditate sia stata affidata la gestione dell'attività di emergenza-urgenza tipica dei pronto soccorso, trattandosi di un mero trasferimento del paziente, già stabilizzato dalla struttura pubblica di emergenza, previo consenso dello stesso.
QUI la risposta completa.