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Notizie dalla Liguria

Rinnovo del contratto della componente di diritto privato del SSN

Il 12 novembre è stata una giornata importante nel percorso di rinnovo del CCNL del personale dipendente (non medico) delle strutture Aiop e Aris.
Al tavolo ministeriale, convocato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, le parti sociali hanno siglato un documento - preparato dall’Ufficio Studi Aiop e condiviso con Aris, OOSS e Conferenza delle Regioni – nel quale viene determinato l’impatto economico del rinnovo del CCNL, distinto per territorio, che consentirà al Governo di potere predisporre un emendamento, per modificare il DL 95/2012, consentendo, pertanto, alle singole Regioni di finanziare il 50% del suddetto rinnovo.

Il Presidente Cittadini, il Comitato esecutivo e il Direttore Leonardi nei territori Aiop

Continuano gli incontri della Presidenza nazionale con le Sedi regionali

Il 19 giugno hanno incontrato gli Associati Aiop della Puglia, e il suo Presidente, Potito Salatto.
La Presidente nazionale AIOP ha, una volta ancora, manifestato la disponibilità della Sede nazionale ad esaminare specifiche richieste che abbiano una valenza territoriale, ribadendo che il ruolo della Sede è quello di dare una risposta coerente alle esigenze degli Associati in termini di servizi associativi e di condividere e supportare richieste diffuse e comuni, soprattutto, delle Sedi non strutturate.
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Notizie Aiop Nazionale

Le nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti.
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Le nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti.

Un esame delle novità introdotte dalla Legge 18.07.2025, n. 106.

David Trotti, consulente Sede Nazionale

A seguito di numerose richieste, approfondiamo il tema delle nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti. Queste tutele sono state introdotte dalla L. 18.07.2025, n. 106 e sono costituite dal riconoscimento di un periodo di congedo, di permessi retribuiti e modalità di lavoro flessibili. Tutto questo per consentire la prosecuzione delle terapie senza far venir meno la stabilità occupazionale.

Le nuove norme riguardano i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità pari o superiore al 74%.

Il periodo di congedo

Si tratta di un periodo massimo 24 mesi che possono essere continuativi o frazionati.  Il periodo non è retribuito e non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio, ne è coperto da contribuzione figurativa; può però essere riscattato con la contribuzione volontaria.

Il lavoratore e la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il congedo e si prevede la proroga del comporto con il conseguente divieto di licenziamento. Durante il congedo non si può svolgere attività lavorativa. Può essere usufruito dopo che non si ha più la possibilità di utilizzare periodi di assenza giustificata, retribuiti o non retribuiti, comunque spettanti a qualsiasi titolo. Ovviamente, come di consueto, sono fatte salve le norme più favorevoli al lavoratore. Il periodo è compatibile con la fruizione di altri benefici (se previsti) sia normativi che economici.

Il congedo deve essere coperto da certificazione rilasciata dal medico curante o da uno specialista accreditato, con possibilità di controllo tramite il sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico.

Al termine del periodo di congedo (24 mesi) si ha diritto in via prioritaria a svolgere il lavoro in modalità agile purché la natura della prestazione lavorativa lo consenta.

Permessi retribuiti per esami e cure mediche

Ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o di follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche con invalidità almeno del 74% e ai genitori di figli minorenni che hanno le stesse patologie, sono riconosciute ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche frequenti a partire dal primo gennaio 2026.

I lavoratori che ne godono hanno diritto ad una indennità economica che è assimilata a quella prevista per gravi patologie (con uso di terapie salvavita) ed è pari a quella dovuta per la malattia. Ne consegue che i datori di lavoro privati anticiperanno e recupereranno con conguaglio con i contributi dovuti all’INPS quanto anticipato. In questo caso i permessi sono coperti da contribuzione figurativa.

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