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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Cassazione Civile Sez. Lavoro Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425
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Cassazione Civile Sez. Lavoro Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425

La contestazione non è generica se il dipendente ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

 

La pronuncia in commento affronta un argomento che, sovente, emerge nell’ambito dei procedimenti disciplinari, poiché sollevata dai lavoratori, ed ossia l’asserita genericità della contestazione, volta a caducare l’intero procedimento disciplinare.

Orbene, nel caso affrontato (licenziamento di una dirigente), il Tribunale di Roma condannava il datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista per i dirigenti, quantificata in complessivi 12 mesi di retribuzione globale di fatto, alla luce della genericità della contestazione disciplinare mossa alla lavoratrice, non avendo -tra l’altro - il datore messo a disposizione di quest’ultima l’integrale documentazione ispettiva.

La Corte di Appello di Roma, in sede di reclamo, riformava in toto la pronuncia, sostenendo la piena legittimità della risoluzione e l’infondatezza dell’eccezione di genericità sollevata da controparte. L’ex dipendente proponeva dunque ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in oggetto, ha respinto le doglianze mosse dalla ricorrente, evidenziando,  quanto alla specificità dell’addebito, che “la sua previa contestazione, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite (come nella specie) le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.”.

Ha altresì sancito che, per ritenere integrata la violazione del principio di specificità, è comunque necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del
lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione ( “nella specie la U. risulta essersi difesa adeguatamente rispetto agli addebiti, sicché non può ritenersi sussistere alcuna genericità della contestazione”).

Dal tenore della pronuncia è dato evincersi come i Giudici di legittimità abbiano ritenuto che, in tema di sanzioni disciplinari a carico del lavoratore subordinato, il canone della specificità, nella contestazione dell'addebito, non richiede l'osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell'accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Quanto poi alla produzione documentale nell’ambito del procedimento disciplinare, è opportuno segnalare, che la Cassazione, tra i più recenti orientamenti, ha statuito che, nel caso in cui nella contestazione disciplinare siano descritte in modo dettagliato e specifico le condotte ascritte al lavoratore, il datore non sarebbe tenuto a soddisfare la richiesta di esibizione documentale del dipendente, poiché il diritto di difesa di quest’ultimo non sarebbe leso (si veda, tra le varie, Corte di cassazione, sentenza 15966/2017).

 

 

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