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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Covid-19 - Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi
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Covid-19 - Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi

D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - Decreto Ristori

Il consulente tributarista della Sede nazionale, professor Maurizio Leo, è intervenuto in merito all’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 10-bis (rubricato “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19”) del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Decreto Ristori”). 

Nello specifico, la disposizione prevede che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” (enfasi aggiunta). 

Nei pochi documenti di prassi ad oggi pubblicati dall’Agenzia delle entrate, quest’ultima ha delimitato la portata della disposizione attraverso l’indicazione della finalità dei contributi/indennità interessati dalla detassazione. In particolare, nella risposta a interpello n. 84 del 3 febbraio 2021, è stato precisato che “il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 (…) la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19” (enfasi aggiunta; negli stessi termini la successiva risposta n. 173 del 15 marzo 2021). 

Pertanto – anche in considerazione del richiamo, operato dal comma 2 dell’art. 10-bis cit., alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” (i.e., disciplina degli Aiuti di Stato) - la detassazione sembrerebbe riservata esclusivamente a contributi/indennità non aventi carattere remunerativo. 

Del resto, lo stesso tenore letterale della disposizione (la quale si riferisce a “contributi” e “indennità” di qualsiasi natura) lascia intendere che l’applicabilità della stessa sia riservata esclusivamente ad erogazioni non aventi contenuto sinallagmatico o di corrispettività, qualificandosi, piuttosto, come sostegni economici (i.e., aiuti) riconosciuti – in varie forme e/o da diversi soggetti – per compensare i beneficiari per gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica. 

Tanto sembrerebbe confermato anche dall’interpretazione di prassi erariale, che considera la disposizione in commento quale deroga al regime di cui all’art. 6, comma 2, del TUIR (i.e., tassazione di somme percepite in sostituzione di redditi). Difatti, nella già citata risposta a interpello n. 173 del 2021, è stata riconosciuta la detassazione di un contributo erogato nei confronti di prestatori di lavoro sulla base di un contratto di mandato con rappresentanza, avente la “funzione di sostituire/integrare il reddito dei Mandatari, la cui attività è stata fortemente compromessa per effetto dei provvedimenti governativi adottati per fronteggiare la pandemia” (enfasi aggiunta). La funzione sostitutiva e integrativa di redditi che le indennità detassate ex art. 10-bis citato risulta pure dal caso analizzato nella risposta a interpello n. 272 del 20 aprile 2021. 

Ciò detto, viceversa, somme costituenti remunerazione di prestazioni rese da una struttura sanitaria, ancorché in occasione dell’emergenza da Covid-19, non parrebbero riconducibili alla nozione di “contributi e … indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevista dall’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020. 

Ciò dovrebbe valere anche con riferimento al caso prospettato di somme integrative dell’assetto tariffario ordinario per DRG (in ragione dei maggiori costi di allestimento di reparti Covid) le quali mantengono, comunque, la connotazione di importi di natura remunerativa (e sinallagmatica) e non quella di sovvenzione/aiuto per perdite reddituali conseguenti all’emergenza epidemiologica. 

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