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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento del dipendente per scarso rendimento
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Il licenziamento del dipendente per scarso rendimento

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 13625 del 2.07.2020

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dall’impugnativa di licenziamento presentata da un lavoratore all’esito di un recesso per giusta causa intimato dall’azienda a causa di plurime inadempienze del dipendente, nonostante la specifica formazione professionale ricevuta.
Con sentenza del 28 luglio 2018, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pavia, dichiarava la legittimità del licenziamento. Tuttavia, il Collegio, valutando le risultanze probatorie acquisite, riteneva che la base giustificativa del licenziamento non andasse rinvenuta nella giusta causa, bensì nel giustificato motivo soggettivo, non vertendosi nell’ambito di trasgressioni tali da incidere sul vincolo fiduciario in modo da imporre il licenziamento per giusta causa, bensì di fattispecie di inadempimento rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale.
La Suprema Corte, investita del ricorso del lavoratore, confermava la Sentenza della Corte Territoriale, ritenendo che la stessa si fosse conformata ai principi in materia.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto corretto l’iter adottato dal Collegio che, escludendo la sussistenza di una irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai fini del licenziamento per giusta causa, aveva riscontrato una “significativa incapacità e negligenza nello espletamento dell’attività lavorativa rilevante, così concludendo per la legittimità della sanzione espulsiva”.
In altre parole, con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha confermato la possibilità per l’Azienda di risolvere il rapporto con il dipendente che, nonostante la formazione ricevuta, abbia un rendimento non in linea con le legittime aspettative.
Infine, di particolare rilievo risulta essere la conversione del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo. Ed invero, con tale operazione, la Corte pare aver avallato la sussistenza di un potere del Giudice di modificare il titolo della risoluzione.
All’uopo pare opportuno evidenziare che il giustificato motivo soggettivo può essere intimato dall’Azienda quando il lavoratore realizza comportamenti disciplinarmente rilevanti, ma non di tale gravità da comportare il licenziamento per giusta causa. Anche il giustificato motivo soggettivo, pertanto, rientra nell’ambito dei licenziamenti di tipo disciplinare, costituendo pur sempre una sanzione a comportamenti ritenuti tali da incidere in modo insanabile sul regolare proseguimento del rapporto di lavoro, che, tuttavia, può proseguire in via temporanea per la durata del preavviso sancito dal CCNL applicato in azienda, o dalla legge.

 

Per scaricare la Sentenza n. 13625 del 2.07.2020 della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro CLICCA QUI

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