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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

COVID-19 - Aggiornamento del DVR nelle strutture sanitarie
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COVID-19 - Aggiornamento del DVR nelle strutture sanitarie

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

In relazione all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), si rilevano diversi interventi in materia in seno ai vari protocolli di Sicurezza adottati a livello regionale, i quali, con specifico riferimento all’ambito sanitario, hanno statuito la necessità di procedere ad un’attenta valutazione del rischio endogeno correlato all’attività espletata.
Ed infatti, la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione del concreto rischio a cui sono sottoposti i propri dipendenti in funzione dell’attività espletata. L’azienda è pertanto tenuta ad elaborare il DVR e, se del caso, od integrarlo ai sensi dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008.
In altre parole, il datore di lavoro deve aggiornare il documento esclusivamente ove si tratti di un rischio riconducibile alla propria attività, per il quale sia nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.
Alla stregua di tali principi, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 89 del 13.03.2020, ha disposto che “in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, … o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio per la popolazione generale” è necessario aggiornare il DVR.
Di identico tenore la nota del 12 marzo 2020 della USL Umbria 2, con cui l’azienda sanitaria ha precisato che per le imprese nelle quali esiste a priori un rischio biologico di tipo professionale connaturato alla tipologia dell'attività svolta “è ipotizzabile che il Datore di Lavoro debba verificare se nella Valutazione dei Rischi ex art. 271 del D.Lgs. 81/08, le misure di prevenzione e protezione già adottate risultino adeguate o meno ai fini del controllo dell'esposizione a SARS-CoV-2 e della sua trasmissione”.
In altre parole, come già cennato nella Circolare AIOP 36/2020, le Strutture Sanitarie sono tenute ad aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi, ove i propri dipendenti siano esposti ad un rischio potenziale riconducibile all’attività espletata, superiore a quello globale della popolazione.
All’uopo, si segnala altresì che l’INAIL, con la nota del 17.03.2020, nel ricordare come la contrazione del COVID-19 in ambito lavorativo sia qualificabile come infortunio e non come malattia professionale, ha evidenziato, con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti di qualsiasi “struttura sanitaria pubblica o privata … che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni”.
Pertanto, l’Ente ha ribadito l’esistenza di un collegamento funzionale presunto tra la contrazione del Virus e l’esercizio di attività sanitaria, con la conseguenza che le aziende sanitarie sono onerate a prendere tutte le opportune misure a tutela dei lavoratori, ivi compreso l’aggiornamento del DVR.
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