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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

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Il Decreto Dignità approda in Gazzetta Ufficiale

David Trotti, Consulente del lavoro della Sede nazionale

La prima cosa che mi sono chiesto da tecnico è perché tutti i governi toccano il tempo determinato, ma su questo non ho trovato risposta. L’unica cosa che posso dire è che i continui cambiamenti su questa materia creano disorientamento soprattutto se fatto con i decreti legge, perché per 60 giorni (al massimo) le regole sono leggi. Ricorderete il Decreto Poletti che ha prodotto 3 regimi temporali, ricordo che feci creare uno scadenzario apposito, per ricordarmi tutte le diverse scadenze.

Questa previsione ora si fa più concreta perché è stato pubblicato in G.U. il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"(G.U. Serie Generale n. 161 del 13 luglio 2018) che è entrato in vigore sabato 14 luglio 2018 (data in cui notoriamente soprattutto nel periodo estivo sono aperti studi professionali ed aziende).
Forse sarebbe stato più utile e avrebbe agevolato tutti farlo entrare in vigore magari il martedì, per dar modo di studiarlo (visto che è stato più di 10 giorno in giro per le Istituzioni). Dicevo che le mie preoccupazioni si fanno più concrete perché già si parla di cambiamenti e ciò produrrà i tre regimi temporali di applicazione.
Il decreto tocca, come abbiamo già avuto modo di dire, il mondo del lavoro in maniera importante.
Commentiamo dunque e finalmente il testo ufficiale soffermandoci ovviamente sulle differenze rispetto al precedente mio intervento.
L’art. 1 del decreto si titola: modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e pone subito la variazione più rilevante rispetto a quanto in vigore il 13 luglio 2018, affermando che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Quindi il contratto proprio è di 12 mesi, ma si può arrivare ai (non eccedere dice il testo) ventiquattro. Può superare i dodici mesi solo con un “motivo”, ovvero per eccedere ci deve essere la presenza di una causale, ovvero la esistenza di alcune condizioni ed esattamente: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Come si vede e come avevamo già ampiamente detto e precisato, le cosiddette causali ovvero condizioni sono molto generiche (a parte quella sostitutiva) e lasciano molto alla libera interpretabilità ed ovviamente al discernimento del giudice. Credo che sarà molto rischioso utilizzarle soprattutto nella micro e piccola azienda.
Immaginate poi nel settore turismo (o comparti analoghi) cosa si dovrà dimostrare in sede di contenzioso. Dunque il rapporto a tempo determinato formalmente può durare 24 mesi, ma nella realtà durerà 12 mesi con altri dodici mesi di allungamento qualora ci siano le condizioni a) e b).

L'articolo - pubblicato sulla rivista Consulenza.it del Gruppo Buffetti - continua in allegato nella sua versione integrale.
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