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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

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L’esercizio del diritto di critica deve essere rispettoso della dignità della persona

Sentenza Corte di Cassazione n. 14527 del 6 giugno 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza in commento ha confermato la legittimità del licenziamento intimato a cinque dipendenti dello stabilimento FCA di Pomigliano d’Arco per aver realizzato “una macabra rappresentazione scenica” del “finto suicidio dell’amministratore delegato della società tramite impiccagione su un patibolo, accerchiato da tute macchiate di rosso (a mo’ di sangue) e del successivo funerale, con contestuale affissione di un manifesto a mo’ di testamento ove si attribuivano all’amministratore stesso le morti per suicidio di alcuni lavoratori e la deportazione di altri” in tre luoghi, incluse le aree antistanti gli ingressi di due fabbricati aziendali, nonché di fronte alla sede di un’emittente televisiva regionale.

In primo grado, il Tribunale confermava il licenziamento, ritenendo che la rappresentazione integrasse un illegittimo esercizio del diritto di critica da parte dei dipendenti. La pronuncia veniva riformata dalla Corte d’appello la quale riteneva il licenziamento illegittimo sul presupposto che la rappresentazione scenica realizzata, “per quanto macabra, forte, aspra e sarcastica”, non avesse “travalicato i limiti di continenza del diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell’operato altrui (quindi anche del datore di lavoro), che in una società democratica deve essere sempre garantito”. In particolare, secondo i giudici di appello, la critica dei dipendenti aveva rispettato il limite di continenza sostanziale per la rispondenza al criterio della verità soggettiva, in considerazione della lettera lasciata da uno dei dipendenti suicidatosi, che riconduceva la ragione della tragica scelta alla condizione lavorativa, e delle opinioni dello stesso tenore rilasciate da un’altra dipendente morta suicida.

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte territoriale ritenendo violato il parametro normativo che prevede il bilanciamento effettivo dei due interessi costituzionalmente rilevanti nella fattispecie, ossia il diritto di critica e la tutela della persona umana.

Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, se è vero che la plateale inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica conduce, in genere, ad escludere la loro capacità di offendere la reputazione altrui, tuttavia neppure la satira può esorbitare dal requisito della continenza.

Nello specifico, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che i dipendenti avessero “esorbitato i limiti di continenza formale attribuendo all’amministratore delegato qualità riprovevoli e moralmente disonorevoli, esponendo il destinatario al pubblico dileggio, effettuando accostamenti e riferimenti violenti e deprecabili in modo da suscitare sdegno, disistima nonché derisione e irrisione”, e travalicando, pertanto, il limite della tutela della persona umana richiesto dall’articolo 2 della Costituzione che impone, anche a fronte dell’esercizio del diritto di critica e di satira, l’adozione di forme espositive seppur incisive e ironiche, ma pur sempre misurate e tali da evitare di evocare pretese indegnità personali.
In conclusione, secondo la Corte la condotta del lavoratore idonea a menomare l’onore, la reputazione e il prestigio del datore mina il rapporto fiduciario ed è contraria al cosiddetto minimo etico e, pertanto, legittima il licenziamento per giusta causa.
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