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Notizie dalla Liguria

La scomparsa del Presidente Gustavo Sciachì

Presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000

Lo scorso 25 marzo si è spento l’avvocato Gustavo Sciachì, presidente nazionale Aiop dal 1985 al 2000. Un lungo tratto di strada che rende evidente la grande stima e la fiducia che l’Associazione ha risposto nella sua persona. La sua presidenza ha attraversato il tratto più lungo dei 50 anni della storia dell’Aiop, incidendo profondamente sullo sviluppo dell’Associazione, portandola ad acquisire soprattutto maggiore credibilità e forza nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Vietato curarsi negli ospedali migliori

Intervista al Presidente nazionale, Gabriele Pelissero, pubblicata su Il Giornale

«Stiamo scivolando verso una situazione inaccettabile - lancia l'allarme Gabriele Pelissero, presidente dell'Aiop -. Invece di migliorare il livello medio nelle regioni che più zoppicano, si vogliono introdurre filtri e blocchi contro le realtà all' avanguardia. E in questo modo, senza che l' opinione pubblica sia stata informata, si toglierà a migliaia di pazienti il potere di scegliere i centri più evoluti. Penso alle migliaia di persone che oggi puntano a Nord per farsi impiantare una protesi all' anca o al ginocchio».

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Notizie Aiop Nazionale

Differimento audizione disciplinare solo se sussistono esigenze difensive del lavoratore non altrimenti tutelabili
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Differimento audizione disciplinare solo se sussistono esigenze difensive del lavoratore non altrimenti tutelabili

Ordinanza Cass. Sez. Lav., 7 settembre 2023, n. 26043

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La pronuncia in commento è stata resa nell’ambito di una controversia instaurata da un dipendente, licenziato per aver rifiutato di sottoscrivere un ordine di servizio relativo alle postazioni e agli orari di lavoro e per aver contestualmente aggredito verbalmente i responsabili del cantiere con minacce e ingiurie, tanto da doversi richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, sostenendo, tra i vari motivi, anche la lesione del suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, in ragione dell’omessa audizione del predetto, il quale, ricevuta lettera di convocazione per la stessa, ne aveva richiesto il rinvio per l’esiguo tempo trascorso tra la conoscenza della convocazione e la data fissata per l’audizione, con consequenziale richiesta di inefficacia del licenziamento.

Il Tribunale di Foggia prima e la Corte di Appello di Bari poi rigettavano le domande proposte dall’ex dipendente, il quale ricorreva in Cassazione con quattro motivi, tra cui quello attinente il mancato accoglimento dell’istanza di rinvio dell’audizione disciplinare, richiesto in ragione dell’esiguo tempo avuto a disposizione tra il momento in cui era venuto a conoscenza della fissazione dell’audizione e la data fissata per questa, tale, nella sua prospettazione, da non consentirgli di reperire un rappresentante sindacale. 

Orbene, la Corte, tornando sull’argomento dopo il precedente del 2017 (Cass. .n. 23510), ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando viene richiesto il differimento dell’audizione disciplinare, “è onere del lavoratore allegare la sussistenza di esigenze difensive non altrimenti tutelabili alla base della richiesta stessa” Nella fattispecie, in particolare, ha affermato la Cassazione che ”il lavoratore aveva fruito di un lasso di tempo congruo per munirsi di un rappresentante sindacale, rimanendo perciò irrilevante ai fini di causa la scelta di ritirare il piego in giacenza presso l'ufficio postale soltanto quattro giorni dopo il suo deposito (non essendo stata né allegata né dimostrata la sussistenza di circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà che gli avessero precluso la conoscenza dell'atto in epoca precedente); e che, in ogni caso, essendo stato proprio il lavoratore a formulare la richiesta di audizione a difesa, si doveva presumere che fin da tale richiesta, conseguente all’avvenuta conoscenza dell’addebito disciplinare, egli avesse avuto a sua disposizione il tempo necessario per acquisire la tendenziale disponibilità di un rappresentante sindacale per assisterlo (non avendo specificato se si fosse attivato in tal senso, chi avesse contattato, se avesse ricevuto una risposta negativa, limitandosi ad una richiesta generica senza allegazione di specifici fatti impeditivi)”.

Rigettato il suddetto motivo e gli ulteriori tre, gli Ermellini hanno quindi confermato la piena legittimità del licenziamento così come operato.

 

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