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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19
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Il calcolo del premio incentivazione e le assenze legate al Covid-19

Art. 65 CCNL Aiop

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

L’art. 65 del CCNL Aiop per il personale non medico AIOP ARIS dispone che a tutto il personale compete un premio di incentivazione pari ad € 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno, al raggiungimento di almeno 258 giorni di presenza nel periodo 1° luglio - 30 giugno.

Il cennato articolo elenca tassativamente le assenze che non incidono sulla decurtazione del premio ed ossia: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.

Essendo dunque stati convenzionalmente stabiliti e individuati gli istituti che, nel calcolo del premio, non debbono essere considerati quali giorni di assenza, e trovandoci, allo stato, innanzi ad istituti “non catalogatiriconducibili all’infezione da Sars-CoV-2, quali la malattia COVID-19, l’infortunio sul lavoro per contrazione del virus, la quarantena fiduciaria e le assenze dei lavoratori dichiarati fragili, occorre comprendere se essi siano riconducibili in via analogica alle assenze che non decurtano il cennato premio di incentivazione, avendo riguardo della disciplina transitoria attualmente in vigore.

Orbene, per quanto concerne la malattia COVID-19, essa è normata dall’art. 26 co. 6 del DL n. 18/20, conv. in L. n. 27/20, il quale prevede che “qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche”.  Pertanto, ai fini del premio di incentivazione, la malattia da COVID-19 sarà da considerare come “ordinaria” e quindi quale assenza idonea a ridurre il premio.

Tuttavia, in argomento, corre evidenziare, che l’INAIL, con la circolare n. 13/2020, ha previsto una presunzione di contrazione del COVID-19 sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nel comparto sanità, a prescindere dalla qualifica rivestita in azienda, di tal che, come da ultimo ricordato nell’Informaiop n. 383, all’esito della comunicazione di positività da parte del lavoratore, le aziende sanitarie devono trattare l’assenza come infortunio sul lavoro ed effettuare tutti gli adempimenti del caso, ivi compresa la denuncia all’INAIL.

In tal caso, dunque, il relativo periodo non incide sulla decurtazione del premio, così come espressamente previsto dal co. 3 dell’art. 65 CCNL.

Né possono decurtare il premio le giornate di malattia dei lavoratori dichiarati fragili, essendo le stesse, ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL n. 18/20, equiparate al ricovero ospedaliero, anch’esso espressamente escluso dal computo nel citato co. 3.

Quanto infine al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai sensi dell’art. 26 co. 1 del DL n. 18/20, questo “è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento”. Pertanto, le giornate in cui il dipendente risulta in quarantena saranno idonee a ridurre il premio di incentivazione, fatta salva l’ipotesi in cui questi abbia svolto attività lavorativa in altra forma (es. smart working).

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