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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro
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Le novità sul lavoro

Emergenza epidemiologica, licenziamento e contrattazione collettiva

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

SERVIZIO ONLINE DI INOLTRO DELLE DOMANDE DI CONGEDO STRAORDINARIO PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: IL MESSAGGIO INPS
Il messaggio n.515/2021 dell’INPS dà piena operatività al servizio online per l’invio delle domande di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali. Si ricorda che la domanda potrà comprendere anche periodi antecedenti alla data di presentazione, ma non anteriori al 9 novembre 2020.

REVOCA DEL LICENZIAMENTO ED ASPETTI CONTRIBUTIVI: LE INDICAZIONI INPS
Il messaggio n.528/2021 dell’INPS fornisce alcuni aspetti operativi relativamente agli aspetti contributivi conseguenti l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo con il datore di lavoro. Nello specifico, l’Istituto chiarisce le modalità di gestione e invio del flusso Uniemens per i casi di interruzioni del rapporto di lavoro intervenute a seguito di risoluzione consensuale ed i casi di licenziamento avvenuti nel 2020 per giustificato motivo oggettivo, per il quale è possibile richiedere il recesso con richiesta contestuale del trattamento di integrazione salariale. In questo ultimo caso, l’INPS specifica che viene meno l’obbligo del datore di lavoro del versamento del c.d. Ticket di licenziamento, per cui sarà possibile richiedere il recupero tramite regolarizzazioni Uniemens, mentre resta l’obbligo di versamento delle somme maturate di TFR al fondo di Tesoreria dalla data di licenziamento revocato e per il periodo di integrazione salariale.

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: IL CASO DEL LAVORO INTERMITTENTE
Con la circolare n.1/20201 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si pronuncia sulla disciplina del lavoro intermittente in relazione al ruolo della contrattazione collettiva. Nello specifico, viene chiarito che la contrattazione collettiva può definire le esigenze che giustifichino il ricorso a tale tipologia contrattuale, ma non può essere riconosciuta alle parti sociali la possibilità di interdizione all’utilizzo di tale tipologia. L’attività di vigilanza, quindi, non terrà conto di eventuali clausole sociali che si limitino a vietare il ricorso al lavoro intermittente, ma unicamente a valutarne l’ammissibilità nel rispetto delle ipotesi soggettive ed oggettive (con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni).
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