Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
RSS
First1617181921232425Last

Notizie Aiop Nazionale

La scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione
3189

La scheda di dimissione ospedaliera non riveste valore probatorio ai fini del riconoscimento del diritto alla remunerazione

Ordinanza n. 19826 Cassazione Civile, Sez. 1, 22 settembre 2020

Francesca Gardini, Ufficio giuridico

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 16 settembre 2008, respingeva la domanda di una Casa di Cura con la quale chiedeva la condanna dell’Azienda USL 6 di Palermo e dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia al pagamento, in suo favore, del corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate, in regime di convenzionamento, negli anni 1995-1997 in favore di «neonati nati sani», autonomamente rispetto all’evento parto.

Il Giudice di prime cure, a fondamento della sua decisione, poneva la sussistenza di una inscindibile relazione tra la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e il pagamento della prestazione resa secondo la voce dell’apposita tariffa, conseguentemente, concludeva che sino all’introduzione dell’obbligo di compilazione della SDO anche per i neonati sani ricoverati nel nido, avvenuta ad opera del DM 30 giugno 1997, non sarebbe dovuta alcuna remunerazione per attività assistenziali, diversa da quella del parto.

A medesima conclusione addiveniva, inoltre, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 1° dicembre 2014, avverso la quale la Casa di Cura presentava ricorso per Cassazione, accolto con Ordinanza n. 19826 pubblicata il 22 settembre 2020.

La Suprema Corte, partendo dall’assunto che la ratio decidendi della sentenza impugnata «è che esista una correlazione tra la SDO e i compensi per prestazioni sanitarie, tale da indurre ad escludere la remunerabilità delle prestazioni per il neonato sano relativamente al periodo 1995-1997, ove l’obbligo di compilazione della SDO non era stato ancora istituito», ne ha dichiarato l’erroneità in quanto la correlazione tra obbligo di compilazione della SDO e la remunerabilità della prestazione sanitaria in convenzione con il SSN è priva di valido fondamento normativo.

Ad avviso della Corte di legittimità, infatti, quanto sostenuto dai giudici di merito sovverte il rapporto logico fra obbligo di compilazione della SDO e la remunerabilità della prestazione sanitaria, attribuendo a uno strumento conoscitivo e statistico, quale è la SDO, la funzione di presupposto normativo; nella normativa primaria e secondaria che individua le prestazioni remunerabili, invece, ad avviso degli Ermellini, occorre rinvenire i pilastri fondanti tanto il diritto al corrispettivo e quanto l’obbligo di compilazione della SDO.

La remunerazione della prestazione, in altre parole, deve essere riconosciuta in quanto prevista da tariffario e non in quanto ne sia prevista (e non già semplicemente effettuata) la documentazione e avallare la tesi sostenuta dai giudici di merito, precisa la Corte di Cassazione, vorrebbe dire sovvertire il rapporto tra classificazione delle prestazioni rimborsabili (DRG) e SDO che ne documenta l’effettuazione.

La funzione informativa e statistica della SDO, del resto, sarebbe evidente.

Il DM 28 dicembre 1991 ha istituito la SDO quale «strumento ordinario per la raccolta di informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale», introducendo, conseguentemente, l’obbligo per tutti gli istituti di ricovero, pubblici e privati, di adottare entro il 30 giugno 1992 la SDO, quale parte integrante della cartella clinica e con le medesime valenze di carattere medico-legale; con successivo DM 26 luglio 1993, inoltre, è stato attivato il flusso informatico relativo alla scheda di dimissione ospedaliera «quale rilevazione sistematica delle informazioni anagrafico-amministrative e sanitarie relative a tutti i dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto il territorio nazionale».

Tanto ciò detto, atteso che la regione Sicilia con decreto assessorile 7 novembre 1995, con decorrenza 1° gennaio 1995, ha determinato le tariffe regionali relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera pubblica e privata, prevedendo un’apposita tariffa per il «neonato nato sano», in conformità al DM 15 aprile 1994 e in difformità dal DM 14 dicembre 1994, che aveva funzione suppletiva rispetto alla normativa della Regione autonoma che ha regolato la specifica materia, peraltro in sintonia con il DM 15 aprile 1994, la Corte di Cassazione, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

Previous Article Online il nuovo numero della newsletter
Next Article Moneta commemorativa delle professioni sanitaria

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top