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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Gli aspetti giuslavoristici del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020
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Gli aspetti giuslavoristici del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020

Decreto Ristori

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (denominato “Decreto Ristori”), in vigore dal 29 ottobre u.s., il Legislatore è intervenuto nuovamente in ambito giuslavoristico modificando le precedenti disposizioni emesse nella fase emergenziale.
In particolare, stante l’acuirsi della curva epidemiologica, il decreto in parola rappresenta una regressione rispetto alle precedenti disposizioni, in quanto reintroduce diverse misure precedentemente abrogate in vista di una parziale ripresa dell’attività produttiva.
Per quanto ivi rileva, con i commi 9, 10 e 11 dell’art. 12 del cennato Decreto, il Legislatore ha reintrodotto un divieto generalizzato di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e precluso alle aziende di avviare procedure di licenziamento collettivo fino al 31 gennaio 2021.
Pertanto, a differenza delle precedenti disposizioni, sarà irrilevante che l’Azienda abbia terminato tutto il periodo coperto dal FIS, rimanendo esclusi esclusivamente i casi di cessazione d’impresa, di fallimento senza esercizio provvisorio e di accordo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che abbiano aderito al predetto accordo.
Quanto al FIS, i commi da 1 a 8 dell’art. 12 del DL n. 137 del 2020, prevedono ulteriori 6 settimane legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.
Relativamente al settore della Sanità privata ed accreditata l’accesso a detto beneficio è subordinato all’integrale autorizzazione della seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, co. 2 del DL n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto).
La concessione di tali ulteriori 6 settimane di FIS non ha costi per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
Infine, anche per tali settimane di FIS, eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del richiamato DL n. 104/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre p.v., andranno imputati, ove autorizzati, alle sei settimane in parola.

Si segnala altresì che i datori di lavoro privati, in alternativa alla richiesta del FIS con causale COVID-19, ai sensi del co. 14 dell’art. 12, potranno richiedere un esonero contributivo, in forza del quale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile.
Con l’art. 22 del Decreto in commento, è stato altresì modificato l’art. 21-bis del DL n. 104/2020 e ss.mm.ii., estendendo la platea dei lavoratori con figli che possono accedere allo smart working.
In particolare, è stato previsto che un genitore lavoratore dipendente potrà accedere allo smart working non solo se il figlio minore di 16 anni (ante modifica, il limite di età era di 14 anni) è stato posto in quarantena a seguito di un contagio da COVID-19, ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore dei sedici anni, nonché nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza per i figli convivente minore di anni quattordici.
In caso di astensione dal lavoro, i genitori di figlio di età inferiore a 14 anni percepiranno dall’INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa coperta da contribuzione figurativa.
Di contro nel caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori non avranno diritto alla corresponsione di alcuna retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Detto beneficio può essere riconosciuto per i periodi compresi entro il 31 dicembre 2020.
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