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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni
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Il trasferimento per incompatibilità ambientale del dipendente che crea tensioni

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha sancito che, ove il datore di lavoro sia in grado di dimostrare che la presenza di un lavoratore generi gravi contrasti o tensioni tali da compromettere l’organizzazione e il regolare buon andamento di una determinata sede, può provvedere al trasferimento per incompatibilità ambientale senza che vengano osservate le particolari garanzie proprie del procedimento disciplinare.
Ed infatti, secondo la Corte, se il trasferimento viene disposto al fine di ovviare a uno stato di “disorganizzazione, disfunzione o conflitto organizzativo interno all’unità produttiva”, questo non ha natura disciplinare, ma “va ricondotto a quelle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’impresa in base all’articolo 2103 cod. civ.”, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento “prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari”.
Alla stregua del cennato principio, la Cassazione, nel giudicare esente da vizi la sentenza della Corte d’Appello di Roma, ha deciso il caso di un dipendente del Ministero degli Affari esteri che, in servizio presso un consolato, era stato richiamato in Italia a seguito della denuncia di alcune carenze e omissioni di cui il lavoratore sarebbe stato responsabile nel rilascio di visti a cittadini stranieri.
In particolare, la Corte territoriale, accogliendo le istanze del Ministero, affermava come la legittimità di un trasferimento per incompatibilità ambientale non richiedesse l’osservanza delle garanzie procedurali preposte all’adozione di sanzioni disciplinari, poiché si trattava di una decisione datoriale indipendente da qualsiasi valutazione in merito alla colpa o responsabilità del lavoratore e, pertanto, criticabile dal lavoratore esclusivamente sotto il profilo della ragionevolezza della scelta, da misurarsi su un piano di natura tecnica, organizzativa e produttiva, dovendo essere attribuita alla necessità organizzativa dell’impresa di non vedere compromesso il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, investita del ricorso del lavoratore, nel ribadire il proprio recente orientamento in base al quale, per parlare compiutamente di ragioni organizzative preposte al trasferimento del proprio dipendente, “l’incompatibilità ambientale deve oggettivamente essere idonea a generare disfunzione e disorganizzazione nella struttura aziendale, in base a situazioni soggettive o oggettive proprie del lavoratore o dell’ufficio stesso” (cfr. Cass. n. 10833 del 2017), ha quindi confermato la bontà del trasferimento per incompatibilità ambientale, ritenendo irrilevante che il dipendente fosse o meno sanzionabile per le circostanze che determinavano una simile incompatibilità.
Testo integrale Ordinanza n. 27345 del 24.10.2019
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