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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico
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Sulla struttura grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico

Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019

Francesca Gardini, Ufficio giuridico della Sede nazionale

La Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., con l’Ordinanza n. 24167 del 27 settembre 2019 in commento, nel cassare la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1135 del 30 aprile 2018, ha accolto il ricorso presentato dagli eredi di un medico chirurgo che, ritenuto, in primo grado, responsabile del danno cagionato ad un paziente a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico presso una struttura sanitaria, era stato condannato, in solido con la struttura stessa, a risarcire i danni patiti dal paziente e, per effetto della sentenza di secondo grado, a rifondere la struttura di quanto da questa versato, a titolo di risarcimento, al paziente medesimo.
La Corte di Appello, con la sentenza impugnata sopra richiamata riteneva che, accertata in primo grado la responsabilità del medico, non avendo lo stesso adeguatamente individuato il profilo di responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria, doveva essere accolta l’istanza di regresso presentata dalla struttura anche per l’intero ammontare che la stessa, ai sensi dell’art. 1228 c.c., era stata condannata a pagare in primo grado. Gli eredi del medico, a fronte della predetta decisione, ritenevano, invece, che la Corte di Appello avesse violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al de cuius l’onere di provare in cosa consistesse la corresponsabilità della struttura sanitaria, e, pertanto, presentavano ricorso per cassazione.
La Corte Suprema, chiamata a decidere sul ricorso sopradetto, con l’Ordinanza citata, statuiva, in materia di responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria, il seguente principio di diritto: laddove la struttura sanitaria sostenga che i danni patiti dal paziente, a seguito della non corretta esecuzione di un intervento chirurgico, non siano imputabili a sue mancanze tecnico organizzative, ma esclusivamente all’imperizia del chirurgo che ha eseguito l’operazione, deve - agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente sia condannata a pagare nei confronti del paziente danneggiato, ed in regresso nei confronti del chirurgo - provare l’esclusiva responsabilità del medico. In altre parole, affinché nei rapporti tra struttura e medico si accerti l’esclusiva responsabilità di quest’ultimo nella causazione del danno, è sulla struttura – che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale – che grava l’onere di provare l’esclusiva responsabilità del medico. Non può, infatti, ad avviso della Corte, gravare su quest’ultimo l’onere di individuare precise cause di responsabilità della struttura sanitaria in virtù delle quali debba essere, in tutto o in parte, respinta l’azione di regresso della struttura medesima.
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