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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Le novità sul lavoro della settimana
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Le novità sul lavoro della settimana

ANPAL e Agenzia delle Entrate

David Trotti, Consulente della Sede nazionale

STATO DI DISOCCUPAZIONE: LE NUOVE REGOLE ANPAL
Con la circolare n.1/2019 l’ANPAL chiarisce le nuove regole relative allo stato di disoccupazione. In riferimento alle novità introdotte dal D.L. n.4/2019 l’ANPAL definisce che lo stato di disoccupazione ed il lavoratore in disoccupazione, è da considerarsi tale, anche nel caso in cui il reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. In riferimento alla norma generale che considera i disoccupati come privi di impegno e che dichiarano in forma telematica la propria disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorative, la nuova disposizione introdotta dalla presente circolare si aggiunge, alternativamente, ai requisiti per il rilascio del DID (Dichiarazione di immediata Disponibilità online). La durata della disoccupazione si computa in giorni a decorrere dal rilascio della DID fino al giorno antecedente a quello della revoca, quindi al computo dei 12 mesi per il disoccupato di lungo periodo è necessario che siano presenti 365 giorni più 1. Per i 6 mesi di disoccupazione parimenti 180 giorni più 1. Nella circolare è poi definito il regime di conservazione dello stato di disoccupazione nel caso di attività di lavoro subordinato ma nel rispetto dei requisiti relativi ai redditi di lavoro dipendente come discusso poco sopra. La valutazione del reddito, spiega l’Istituto, è da effettuare in termini prospettici, riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta. In conclusione, viene poi specificata tale gestione per le attività di lavoro autonomo, più attività di tipologia diversa, attività di lavoro intermittente, tirocinio e svolgimento di prestazioni occasionali. Tali nuove disposizioni sono da considerare applicabili a decorrere dal 30 marzo 2019.

RIMBORSO SPESE MEDICHE E TASSAZIONE DA APPLICARE

Con l’Interpello n.285/2019 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia relativamente alle spese mediche rimborsate dal datore di lavoro. Nello specifico, il caso verte sulle somme corrisposte a titolo di rimborso per spese mediche sostenute in anni precedenti e sul tipo di tassazione da applicare e se si devono applicare le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR. L’Agenzia ribadisce che costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, quindi anche le somme a titolo di rimborso spese al lavoratore, in quanto dipendente, costituiscono per lui reddito da lavoro dipendente fatto salvo le specifiche dei commi 2 e seguenti dell’art. 51 del TUIR. Con precedente circolare (n.326/1997) si è precisato che sono soggetti ad imposizione anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione. Le somme corrisposte a titolo di rimborso concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e ne viene attribuita la detrazione spettante ai dipendenti stessi in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto, difatti il datore di lavoro, è tenuto ad operare nel momento del pagamento la ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
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