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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne
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Il licenziamento per chiusura del reparto è legittimo anche se il datore si avvale temporaneamente di risorse esterne

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro: sentenza n. 19731 del 25 luglio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso dell’impugnativa da parte di un lavoratore del licenziamento comminato per giustificato motivo oggettivo conseguente alla chiusura del reparto cui era adibito, poiché la società, dopo il recesso, era ricorsa per tempi limitati a lavoratori interinali e a termine, in violazione, a detta dell'ex dipendente, dell'obbligo di repêchage.
Sia il Giudice di prime cure, che la Corte di Appello di Salerno, respingevano il ricorso proposto dal lavoratore poiché essendo stato “effettivo ed imponente l’abbattimento dei ricavi che ha indotto all’effettiva soppressione del reparto codifica, realizzato in un momento di reale difficoltà aziendale”, ben poteva parte datoriale ridimensionare l’organico e ridistribuire le mansioni in precedenza assegnate al ricorrente al personale residuo, oppure ricorrendo, per tempi assolutamente limitati, a risorse esterne certamente meno onerose.
Contro tale ultima decisione proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore, secondo cui la Corte territoriale avrebbe dovuto censurate la condotta datoriale per violazione dell’obbligo di repêchage, atteso che, successivamente al licenziamento, l’azienda aveva proceduto ad assumere forza lavoro con continuità e con ripetuti contratti di somministrazione e a tempo determinato.
La Suprema Corte, ritenendo infondata tale doglianza, ha confermato la legittimità del licenziamento comminato per motivo oggettivo.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato come l’utilizzo di risorse ingaggiate per via interinale o con contratti a termine “per tempi assolutamente limitati” costituisca una condotta assolutamente non omologabile all’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, al posto del quale il lavoratore avrebbe potuto essere utilizzato.
Infatti, gli Ermellini, richiamando oramai consolidata giurisprudenza, hanno ribadito come il datore di lavoro che persegue un reale risparmio di costi ben possa sopprimere alcune posizioni lavorative a tempo indeterminato per ridistribuirne le mansioni tra il personale già in essere e, talvolta, usufruire delle prestazioni di lavoratori somministrati o a termine: ciò - si ribadisce - a condizione che il ricorso a tali risorse esterne avvenga limitatamente e comporti un esborso inferiore a quello dovuto per il mantenimento di unità di personale assunta a tempo indeterminato.
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