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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Mancato consenso informato e risarcimento del danno
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Mancato consenso informato e risarcimento del danno

Cassazione civile, ordinanza n. 11749 del 15 maggio 2018

Annagiulia Caiazza, Ufficio giuridico Sede nazionale Aiop

Con l'ordinanza n. 11749 del 15 maggio 2018 (allegata), la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla violazione del diritto al consenso informato, intesa come lesione del diritto all'autodeterminazione, anche in mancanza della prova del danno alla salute patito dal paziente.

La pronuncia è intervenuta in relazione alla vicenda di un paziente operato in una casa di cura per una cataratta sottocapsulare all’occhio sinistro, sfociata poi invece in un trapianto di cornea. In seguito all'intervento, il paziente aveva chiesto il risarcimento dei danni per violazione da parte del medico “dell’obbligo di renderlo edotto, tramite il consenso informato, del tipo di intervento, dei suoi rischi e delle possibili complicanze”, cui sarebbe conseguita la perdita della possibilità di esercitare consapevolmente una serie di scelte personali come quella di non sottoporsi all'intervento o di farsi operare in un momento successivo o di scegliere un'altra struttura ritenuta più adeguata.

Pronunciandosi sul caso in questione, la Corte di Cassazione ha ricordato che laddove l'intervento sanitario, non preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, sia stato correttamente eseguito in base alle regole dell'arte ma da esso siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, la violazione del dovere di informazione non determina soltanto il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato, ma anche il danno alla salute, che non è causalmente riconducibile all'inesatta esecuzione della prestazione sanitaria ma alla mancata corretta informazione, allorchè debba ragionevolmente ritenersi che, se questa fosse stata data, il paziente avrebbe deciso di non sottoporsi all'intervento e di non subirne le conseguenze invalidanti (Cass. 16/05/2013, n. 11950).

Il Collegio ha tuttavia chiarito che, quando si alleghi che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato (anche) un danno alla salute è, peraltro, necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione: il medico può essere quindi chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

Questa prova non è invece necessaria ai fini dell'autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in sé considerato poiché in questa ipotesi Il danno-evento è rappresentato dalla stessa esecuzione, da parte del medico, dell'intervento sulla persona del paziente senza la previa acquisizione del consenso.
Il danno-conseguenza deriverebbe, invece, dall'effetto pregiudizievole che la mancanza dell'acquisizione del consenso e, quindi, il comportamento omissivo del medico, seguito
dal comportamento positivo di esecuzione dell'intervento, ha determinato sulla sfera della persona del paziente, considerata nella sua rilevanza di condizione psico-fisica posseduta prima dell'intervento, la quale, se le informazioni fossero state date, l'avrebbe portata a decidere sul se assentire la pratica medica.
La perdita della possibilità di esercitare tale scelta comporta non solo una privazione della libertà del paziente di autodeterminarsi circa la sua persona fisica, ma determina anche una sofferenza psichica, nella misura in cui, per un verso, preclude al paziente di beneficiare dell'apporto positivo che la scelta stessa avrebbe avuto sul grado di predisposizione psichica a subire l'intervento e le sue conseguenze, mentre per altro verso, proietta il paziente stesso nella situazione di turbamento psichico derivante dalla constatazione degli effetti negativi dell'intervento eseguito senza il suo consenso informato.
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