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Liste d’attesa: l’avvicendamento del drafting per la rideterminazione del tetto di spesa all’acquisto di prestazioni sanitarie dalla componente di diritto privato
Grazie all’intervento istituzionale di AIOP, l’ultima bozza prevede una formulazione migliorativa e fa salvo l’incremento previsto dalla Manovra di Bilancio 2024-2026.
Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno u.s., come noto, ha approvato due importanti ed attesi provvedimenti con l'obiettivo di garantire i tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e ridurre il drammatico fenomeno delle liste di attesa.
Tra i numerosissimi articoli di rilievo per le strutture associate, una disposizione ha, da subito, destato l’interesse di AIOP.
In particolare, il riferimento è alla rideterminazione del tetto di spesa di cui all’art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Nella prima bozza di decreto-legge circolata nelle scorse settimane, come comunicato nel n. 518 di InformAiop, tale misura prevedeva l’ulteriore incremento del tetto – come già rideterminato dall’art. 1, comma 233 della Manovra di Bilancio 2024-2026 – di un punto percentuale per ciascun anno: 2024, 2025 e a decorrere dal 2026.
Il secondo comma, inoltre, stabiliva che le prestazioni salvavita effettuate dai pronto soccorso delle strutture ospedaliere private accreditate fossero, in ogni caso, soggette al predetto limite di spesa.
Questa prima versione di decreto-legge, tuttavia, non è stata confermata e le misure ivi contenute sono state “spacchettate” in un decreto-legge e in un disegno di legge.
La citata misura ha trovato una prima collocazione nel DL, ma ha subito una riformulazione che ha destato la preoccupazione della Presidenza nazionale.
Inizialmente, si prevedeva sì l’incremento del tetto (con riferimento esclusivo al 2025 e 2026), destinando prioritariamente le risorse incrementali stanziate dalla Manovra di Bilancio e riferite al 2024 alle sole strutture accreditate dotate di pronto soccorso ed afferenti alle reti tempo-dipendenti, per prestazioni con codice di priorità rosso o arancio.
In questo modo, tuttavia, le prestazioni rese nell’ambito delle reti di emergenza-urgenza sarebbero restate soggette al vincolo di Spending Review e, al contempo, sarebbero state illogicamente penalizzate tutte quelle strutture non dotate di pronto soccorso.
Per tale ragione, la Presidente Barbara Cittadini ha ritenuto doveroso intervenire immediatamente nel dibattito pubblico, evidenziando con chiarezza le criticità emerse.
Abbiamo registrato che le nostre argomentazioni hanno portato ad una migliore formulazione dell’articolo che è stato inserito definitivamente nel DDL.
Pur in assenza del testo definitivo, l’ultimo drafting noto non esclude le prestazioni di pronto soccorso dal vincolo del DL 95, ma destina alle strutture che le erogano uno specifico incremento del tetto, per gli anni 2025 e 2026, senza, per contro, incidere su quanto ottenuto con la Legge di bilancio 2024 a beneficio di tutte le atre strutture.
In particolare, il comma 1 incrementa il tetto di spesa di 1 punto percentuale per l’anno 2025 e 2026 (pari a circa 123 milioni di euro annui) rispetto alla previsione di cui all’articolo 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2023 n. 213,
Il comma 2 precisa che le risorse relative all’ulteriore incremento di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, di pronto soccorso ed inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio, al fine di garantirne la remunerazione anche oltre i limiti di spesa di cui all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Tale previsione risulta coerente con quanto stabilito dal Consiglio di Stato, nelle sentenze nn. 3773 e 3775 del 14 aprile 2023, secondo cui non può essere imposto alcun budget alle strutture sanitarie private che forniscono prestazioni in favore di pazienti extraregionali, né può essere previsto un tetto di spesa per le “prestazioni salvavita ad alta complessità” e per le “prestazioni salvavita di radioterapia”. Una diversa soluzione violerebbe “il legittimo interesse del paziente a ricevere la migliore cura per la propria patologia” e sarebbe in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 2006 secondo cui la normativa in materia di spending review “non costringe le regioni ad applicare la medesima riduzione dell’importo e del volume di acquisto a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate”.
Tanto premesso e come si evince dal Comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri n. 84, il Decreto-legge recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie prevede:
- L’istituzione, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS), della Piattaforma nazionale delle liste di attesa, interoperabile con le piattaforme delle liste di ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con l’obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» previsto dal PNRR. Attraverso il monitoraggio dei dati, nell’ambito del controllo delle agende di prenotazione, si potrà attivare un meccanismo di audit per le aree ove si rilevino inefficienze o anomalie.
- L'istituzione, presso il Ministero della Salute dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, con il compito di verificare il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei relativi piani operativi per il recupero. L’Organismo, con il supporto dei Carabinieri per la tutela della salute, potrà accedere presso vari soggetti sanitari pubblici e privati accreditati per verificare e analizzare le disfunzioni delle agende di prenotazione su segnalazione dei cittadini, degli enti locali e delle associazioni di categoria degli utenti. Gli esiti delle verifiche costituiranno elementi di valutazione ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei responsabili a livello regionale o aziendale, inclusa la revoca o il rinnovo dell’incarico.
- La convergenza al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale, già utilizzato per gli erogatori di servizi sanitari pubblici, anche degli erogatori privati accreditati, ospedalieri e ambulatoriali. Si condiziona alla interoperabilità tra CUP pubblici e centri di prenotazione privati la stipula degli accordi contrattuali tra regioni e strutture sanitarie private per l’erogazione delle relative prestazioni sul territorio.
- L’attivazione da parte del CUP di un sistema di disdetta delle prenotazioni per ricordare la data di erogazione della prestazione e l’attivazione di sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo linee guida omogenee di livello nazionale.
- Agende dedicate per le prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), introducendo, altresì, il divieto per le aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere le attività di prenotazione relative ai livelli essenziali di assistenza. Si raddoppiano le sanzioni per la sospensione o chiusura delle attività di prenotazione.
- L’erogazione delle prestazioni richieste attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato, anche al di fuori degli accordi contrattuali vigenti, sulla base della tariffa nazionale vigente, nell’eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità indicate dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2019-2021 non possano essere rispettati. I direttori generali delle aziende sanitarie dovranno vigilare sul rispetto di tale disposizione, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito.
- L'introduzione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, che riduce al 15% il prelievo tributario sugli emolumenti percepiti dal personale sanitario per gli straordinari svolti nell’ambito dei piani di riduzione delle liste d’attesa a seguito dell’entrata in vigore del decreto.
- L'effettuazione delle visite diagnostiche e specialistiche nei giorni di sabato e domenica con orario prolungato. Presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività istituzionale e la corrispondente attività libero-professionale.
Il Disegno di legge recante misure di garanzia sulle prestazioni sanitarie, invece, prevede, tra i vari:
- Misure per garantire l’appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle prestazioni sanitarie, evidenziando l’obbligo del medico curante di attribuire, nella propria prescrizione, la classe di priorità.
- L’istituzione del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) comprensivo di strutture, strumenti, e competenze, volto a riunire in un unico organismo diverse funzionalità. Il SINGLA è governato da una Cabina di Regia, presieduta dal Ministero della Salute.
- Il nuovo “Registro delle segnalazioni”, presso il Ministero della Salute, che i cittadini possono utilizzare per segnalare disservizi in materia di prestazioni sanitarie.
- La possibilità per regioni e province autonome di aumentare, entro un limite massimo, il limite di spesa ai fini dello smaltimento delle liste d’attesa e di destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive per valorizzare le professionalità dei dirigenti sanitari e degli operatori delle professioni infermieristiche, ostetriche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione.
- Deroghe per l’avvalimento degli specialisti ambulatoriali interni già in servizio a tempo indeterminato e l’incremento delle retribuzioni orarie delle prestazioni aggiuntive del personale medico.
- La messa “a regime” della possibilità, per i medici specializzandi, di assumere, su base volontaria e fuori dal periodo di formazione, incarichi libero professionali per i servizi di emergenza del Servizio sanitario nazionale, per un periodo di 12 ore settimanali (in luogo delle attuali 8).
- Una deroga per consentire alle regioni e agli enti del SSN il reclutamento del personale sanitario dirigenziale e non, con contratto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa.
- Interventi sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.
- La possibilità, per le aziende ospedaliere universitarie che non possono far fronte alle esigenze assistenziali con l’organico funzionale di tipo universitario, di stipulare contratti con il personale medico o sanitario anche con contratti a tempo indeterminato, oltre che a tempo determinato.
- La possibilità, nell’ambito dei nuovi servizi assicurati dalle farmacie del Servizio sanitario nazionale, di dispensare anche i dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale.
- L’estensione delle misure di premialità già previste a favore di determinate regioni, anche a quelle che garantiscono il rispetto dei tempi massimi di attesa per l’erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
- La corresponsione di un incremento della retribuzione di risultato fino al dieci per cento per i direttori generali delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, a seguito del raggiungimento degli obiettivi, e specifiche misure sanzionatorie in caso di mancato raggiungimento di quelli annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa.
- L’autorizzazione alla spesa di 60 milioni di euro annui dal 2026, per un triennio, per interventi nel campo della salute mentale e finalizzati al rafforzamento dei dipartimenti di salute mentale regionali, al reinserimento dei pazienti con disturbi mentali, alla presa in carico di soggetti con disturbi mentali e della nutrizione alimentare;
- La deroga ai limiti di assunzione previsti per il personale che opererà per l’attuazione degli obiettivi.
- L’istituzione della “Scuola Nazionale dell’Alta Amministrazione Sanitaria” che dovrà provvedere alla formazione dei dirigenti e dei direttori sanitari.