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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere
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Medici a gettone limitazioni utilizzo: ANAC pubblica Parere

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 

Giovedì 11 luglio u.s., l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Parere n. 35 in funzione consultiva, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 24 giugno 2024, in merito ai c.d. “medici a gettone”. 
 
In particolare, rispondendo alla richiesta di parere di un’Azienda sanitaria regionale riguardo l’affidamento in appalto dei servizi medici e infermieristici, l’Autorità ha chiarito le procedure da seguire a seguito del decreto legislativo n. 34/2023, convertito in legge 56/2023, c.d. DL Bollette. Nello specifico:
  • In base alla nuova disciplina per gli affidamenti a terzi dei servizi medici ed infermieristici “le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, solo dopo aver verificato l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario”. Tali affidamenti non possano avere durata superiore ai dodici mesi e possono essere disposti solo in favore di operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità prescritti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio sanitario.  
  • Pertanto, precisa Anac, “la stazione appaltante è tenuta a dare espressa motivazione nella determina a contrarre e l'inosservanza delle disposizioni previste è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale”.
  • Dalla lettura dell’articolato normativo, appare chiaro l’intento del legislatore di confinare l’esternalizzazione dei servizi medici ed infermieristici ad extrema ratio, percorribile solo in tassativi e straordinari casi. Le ragioni di tale scelta sono facilmente intuibili: l’affidamento in appalto dei servizi medici, fenomeno che ha visto con l’evento pandemico una notevole espansione, comporta, di norma, costi molto elevati e una minore qualità del servizio, diretta conseguenza della devoluzione ad un soggetto terzo del processo di selezione del personale medico ed infermieristico.
  • Tuttavia, per la probabile consapevolezza delle gravi carenze in organico non facilmente sopperibili e risolvibili dal Servizio sanitario e della necessità di assicurare continuità ai servizi sanitari, il legislatore, in sede di conversione del decreto, ha previsto che il regime ordinario non si applichi ai contratti già stipulati, alle procedure in corso di svolgimento e a quelle per le quali la determina a contrarre sia adottata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; nei citati casi, la durata del contratto non potrà superare i dodici mesi.
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