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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Contributo addizionale ed integrazione salariale, apprendistato duale e contributo addizionale NASpI per il lavoro a tempo determinato “stagionale”
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Contributo addizionale ed integrazione salariale, apprendistato duale e contributo addizionale NASpI per il lavoro a tempo determinato “stagionale”

Commentiamo la prassi INPS in materia di esonero del versamento del contributo addizionale e interventi di integrazione salariale, modifica dell’aliquota contributiva in caso di apprendistato duale e la corretta applicazione dell’addizionale NASpI per i contratti stagionali secondo la nuova normativa.

David Trotti, consulente Sede Nazionale

Con il messaggio n.283/2025 l’INPS si pronuncia sull’esonero dal versamento del contributo addizionale nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale. Nell messaggio l’Istituto analizza il caso della cessazione del regime di esonero e l’individuazione del periodo da considerare per la sua corretta applicazione. In conclusione, recepito il parere del Ministero del Lavoro, sono chiariti i regimi in caso di fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

 

Con il messaggio n.285/2025 dell’INPS sono chiarite le modalità operative in materia di regime contributivo applicabile in caso di apprendistato duale. Nello specifico viene chiarito il regime da applicare in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello, oltre che in un contratto di apprendistato professionalizzante (o apprendistato di secondo livello), anche in un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale”. Nel messaggio sono chiarite le modalità di gestione della variazione dell’aliquota contributiva nonché le modalità di esposizione sul flusso Uniemens.

 

Il messaggio n.269/2025 fornisce dei chiarimenti in materia di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi. Nello specifico sono chiariti i casi di applicazione del contributo addizionale NASpI ed il relativo incremento, a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. L’Istituto chiarisce che il contributo addizionale NASpI e il suo relativo incremento in caso di rinnovi, non si applica ai soli contratti stipulati secondo articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 che prevede “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

La nuova norma introdotta dall’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 ha invece natura speciale e permette l’assunzione di lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”. Tali lavoratori anche se definiti “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, non rientrano nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, ed è quindi dovuto per loro, il contributo addizionale NASpI e l’aumento del contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato.

 

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