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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Senato, Ddl Prestazioni sanitarie. I pareri delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio
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Senato, Ddl Prestazioni sanitarie. I pareri delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio

Martedì 11 marzo, presso le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, in sede consultiva, è proseguito l'esame del Ddl Prestazioni sanitarie (Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria -  A.S. 1241). 

Martedì 11 marzo, presso le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, in sede consultiva, è proseguito l'esame del Ddl Prestazioni sanitarie (Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria - A.S. 1241).

In particolare, la Commissione Affari Costituzionali ha approvato la proposta di parere del Relatore Tosato (Lega), in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo.

Nello specifico, la Commissione ha espresso parere non ostativo con osservazioni sulle seguenti proposte:

  • emendamento 4.0.4, che, al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, consente ai medici veterinari ambulatoriali convenzionati, previo giudizio di idoneità, di presentare domanda per l'inquadramento nei ruoli dirigenziali, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con quello alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
  • emendamento 10.0.6riguardante l'utilizzo dello strumento della telemedicina per la certificazione di malattia, si rappresenta l'opportunità di riformulare il comma 2 del nuovo articolo 44-ter del d.P.R. n. 445 del 2000, prevedendo che le Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina siano aggiornate, in senso conforme alle previsioni di cui al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
  • sull'emendamento 13.0.400 (testo 2), che modifica la disciplina sul riparto degli oneri finanziari tra gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e gli enti territoriali per le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, considerato che la nuova disciplina troverà applicazione anche con riferimento agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore - nel rispetto del divieto stabilito dall'articolo 25 della Costituzione - può adottare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare princìpi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale".

Il parere è stato non ostativo sui restanti emendamenti.

QUI il resoconto

QUI il parere approvato.

 

In Commissione Bilancio, il Relatore Liris (FdI) ha illustrato gli emendamenti approvati formulando le seguenti osservazioni:

  • occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, che prevedono l'adozione di standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali in ambito oncologico al fine di garantire tempi certi di accesso alle prestazioni prescritte;
  • l'emendamento 1.32 (testo 2), in materia di nuove responsabilità attribuite ai direttori generali delle aziende sanitarie, comporta maggiori oneri, non quantificati e non coperti;
  • è necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica sull'emendamento 2.0.100 (testo 2);
  • appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 2.0.200, che dispone l'incremento dello stanziamento del capitolo di spesa "2200 spese per il sistema informativo sanitario" del Ministero della salute e reca una copertura a bilancio che non appare conforme alle norme di contabilità;
  • appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 4.0.4 in materia di razionalizzazione dei contingenti dei Medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale;
  • occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.100, che comporta la non applicazione delle incompatibilità agli esercenti le professioni sanitarie, nonché la verifica del rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, e monitoraggio del Ministero della salute delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato;
  • occorre verificare gli effetti in termini previdenziali e contributivi degli emendamenti 6.9 e 6.10, al fine di valutarne gli effetti finanziari;
  • occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.100 (testo 2), in materia di costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie. Comporta minori entrate l'emendamento 6.0.18 in materia di AFMS;
  • appare necessario verificare gli effetti finanziari in merito alla proposta emendativa 7.0.1 (testo 5), in materia di accreditamento istituzionale e stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, che dispone tra l'altro, alla lettera c) del comma 3, che, in sede di rinnovo degli accordi contrattuali, da effettuarsi con una periodicità non inferiore a cinque anni, non si può prevedere l'applicazione di sconti sulle tariffe delle prestazioni da erogare, nonché garanzia di continuità assistenziale e di premialità;
  • in merito agli emendamenti 8.0.3 (testo 2) e 8.0.4, in materia di prestazioni di base di telemedicina, quali la televisita, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate, al comma 3, a copertura degli oneri. Occorre valutare altresì gli effetti finanziari derivanti dal comma 4;
  • occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.0.6, il quale prevede che le visite per la certificazione di malattia e le visite del medico certificatore finalizzate a verificare lo stato di malattia di un lavoratore che si assenta dal proprio impiego, possono essere svolte dai medici certificatori, anche attraverso strumenti di telemedicina;
  • occorre acquisire dal Governo, in relazione agli emendamenti di analogo tenore 11.0.19 (testo 2) e 11.0.20, la disponibilità delle risorse richiamate a copertura degli oneri da essi recati.
  • occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 12.0.6 (testo 2), in materia di approvvigionamento dei farmaci orfani;
  • L'emendamento 12.0.7, in materia di accesso alle prestazioni degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di una regione diversa da quella di residenza, dispone che le prestazioni erogate vanno riconosciute in sede di compensazione della mobilità tra le regioni in misura non superiore a quelle accettate dalle Regioni di provenienza dei pazienti. L'emendamento sembra comportare maggiori oneri a carico delle regioni che erogano tali prestazioni. Al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica;
  • con riferimento all'emendamento 13.0.4 (testo 2), in materia di fondi sanitari integrativi, nonché enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica;
  • occorre acquisire dal Governo elementi informativi al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.0.12, in materia di contrasto della pubblicità sanitaria ingannevole, sia con riferimento alla riassegnazione di eventuali entrate da sanzioni all'AGCOM, sia al fine di valutare se l'AGCOM sarà in grado di svolgere le funzioni ad essa attribuite dall'emendamento in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
  • con riferimento alla proposta emendativa 13.0.100 (testo 2), in materia di trattenimento in servizio, su istanza degli interessati, dei dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della salute e dell'equiparazione, ai fini pensionistici, di tali dirigenti ai dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica;
  • Per quanto concerne l'emendamento 13.0.200, che istituisce l'Osservatorio nazionale permanente sull'epilessia, occorre acquisire dal Governo assicurazione che il Ministero della salute potrà provvedere agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
  • L'emendamento 13.0.400 (testo 2) modifica la disciplina sul riparto degli oneri finanziari tra enti ed aziende del Servizio Sanitario Nazionale e gli enti territoriali per le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. La novella prevede che siano a carico del fondo sanitario nazionale le sole attività di rilievo sanitario, con esclusione delle attività socio-assistenziali ad esse connesse. L'emendamento prevede altresì che la novella si applichi anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale riguardo, al fine di valutare gli effetti finanziari sui bilanci di tali enti, appare necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica;
  • occorre acquisire dal Governo la verifica degli effetti finanziari in relazione all'emendamento 13.0.600 (testo 2), in materia di presidi sanitari di prossimità.

Sui restanti emendamenti, non sono state formulate osservazioni. Sul punto, la Sottosegretaria all'Economia, Sandra Savino, si è riservata di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta, tenuto conto del fatto che sono in corso interlocuzioni con le amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

QUI il resoconto.

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