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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Le nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti.
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Le nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti.

Un esame delle novità introdotte dalla Legge 18.07.2025, n. 106.

David Trotti, consulente Sede Nazionale

A seguito di numerose richieste, approfondiamo il tema delle nuove tutele per i lavoratori colpiti da patologie oncologiche, croniche o invalidanti. Queste tutele sono state introdotte dalla L. 18.07.2025, n. 106 e sono costituite dal riconoscimento di un periodo di congedo, di permessi retribuiti e modalità di lavoro flessibili. Tutto questo per consentire la prosecuzione delle terapie senza far venir meno la stabilità occupazionale.

Le nuove norme riguardano i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare) con invalidità pari o superiore al 74%.

Il periodo di congedo

Si tratta di un periodo massimo 24 mesi che possono essere continuativi o frazionati.  Il periodo non è retribuito e non è computabile ai fini dell’anzianità di servizio, ne è coperto da contribuzione figurativa; può però essere riscattato con la contribuzione volontaria.

Il lavoratore e la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il congedo e si prevede la proroga del comporto con il conseguente divieto di licenziamento. Durante il congedo non si può svolgere attività lavorativa. Può essere usufruito dopo che non si ha più la possibilità di utilizzare periodi di assenza giustificata, retribuiti o non retribuiti, comunque spettanti a qualsiasi titolo. Ovviamente, come di consueto, sono fatte salve le norme più favorevoli al lavoratore. Il periodo è compatibile con la fruizione di altri benefici (se previsti) sia normativi che economici.

Il congedo deve essere coperto da certificazione rilasciata dal medico curante o da uno specialista accreditato, con possibilità di controllo tramite il sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico.

Al termine del periodo di congedo (24 mesi) si ha diritto in via prioritaria a svolgere il lavoro in modalità agile purché la natura della prestazione lavorativa lo consenta.

Permessi retribuiti per esami e cure mediche

Ai lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o di follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche con invalidità almeno del 74% e ai genitori di figli minorenni che hanno le stesse patologie, sono riconosciute ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e cure mediche frequenti a partire dal primo gennaio 2026.

I lavoratori che ne godono hanno diritto ad una indennità economica che è assimilata a quella prevista per gravi patologie (con uso di terapie salvavita) ed è pari a quella dovuta per la malattia. Ne consegue che i datori di lavoro privati anticiperanno e recupereranno con conguaglio con i contributi dovuti all’INPS quanto anticipato. In questo caso i permessi sono coperti da contribuzione figurativa.

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