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Notizie dalla Liguria

Professioni sanitarie. Firmato il decreto attuativo che istituisce i nuovi albi

Decreto attuativo della legge n. 3 del 2018

È stato firmato dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin il primo decreto attuativo della legge n. 3 del 2018, meglio conosciuta come la legge che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie in Italia. Si tratta del decreto che istituisce gli albi delle 17 professioni sanitarie, fino ad oggi regolamentate e non ordinate, che entreranno a far parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dalla privacy alla cybersecurity, le strutture cercano nuove figure

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana

AAA cercasi ortopedici, anestesisti, geriatri e fisiatri. Ma anche figure nuove per la sanità italiana, in grado di tutelare la privacy e i dati sanitari dei pazienti, o difendere le strutture dai cyberattacchi informatici. La sanità sta cambiando volto, anche quella privata. "Con l'espansione del settore delle cure per gli anziani, negli ospedali e nelle Rsa queste figure tradizionali sono molto richieste. Ma accanto a loro vediamo anche emergere la domanda di professionalità nuove, con competenze trasversali". Parola del direttore generale di Aiop, Filippo Leonardi, che con l'Adnkronos Salute fa il punto sulle professioni più gettonate dalle aziende e dai gruppi del settore nel nostro Paese.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento legittimo se il dipendente si attribuisce straordinari senza preventiva autorizzazione
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Licenziamento legittimo se il dipendente si attribuisce straordinari senza preventiva autorizzazione

Cass. Sez. Lavoro n. 19178 del 14 giugno 2022

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale  

La pronuncia oggi in commento affronta il caso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo soggettivo, avendo essa utilizzato la propria utenza di Amministratore di Sistema per l’inserimento, in auto-approvazione ossia senza la previa autorizzazione del responsabile, delle ore di straordinario effettuate tra il 5 e il 22 aprile 2016; di timbratura in ingresso il 4 aprile 2016 alle ore 10,31 con la causale "indisposizione", senza richiesta di autorizzazione scritta del responsabile; di inserimento nel sistema della pausa pranzo del 20 aprile 2016 dalle ore 13,06 alle ore 14,06 senza approvazione del responsabile.

La ex dipendente impugnava la risoluzione, vedendo respinte le proprie domande sia in primo che in secondo grado. Ricorreva dunque in Cassazione, sostenendo che vi fosse una prassi aziendale giustificante la sua condotta e che erroneamente i Giudici di secondo grado avessero ritenuto che tale prassi si sarebbe consolidata soltanto in assenza di un manuale operativo, sì esistente, ma ritenuto scaduto dalla ricorrente.

Orbene, gli Ermellini, nel sancire l’infondatezza delle censure sollevate da quest’ultima, specificavano innanzitutto che l'uso aziendale, integrato dalla reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, così da agire sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass. 8 aprile 2010, n. 8342; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3296; Cass. 19 gennaio 2017, n. 1321)”.  

Effettuata detta precisazione, la Corte affrontava la questione centrale, a fondamento degli illeciti disciplinari contestati, ed ossia "l’autoapprovazione” da parte della lavoratrice, non giustificata, ossia l’essersi concessa straordinari senza preventiva autorizzazione, essendo essa edotta della spettanza della preventiva autorizzazione da parte della propria responsabile alle richieste.

La Cassazione, dunque riteneva la valutazione della Corte di Appello congruamente argomentata, avendo essa escluso la coincidenza delle condotte della lavoratrice con la previsione di ipotesi sanzionabili in via conservativa dal CCNL applicato al caso di specie e, così ritenuto, in base alla pluralità delle condotte, alla loro gravità e intenzionalità, in considerazione delle mansioni svolte dalla lavoratrice, ed avendo considerato il suo comportamento idoneo a lederne irreparabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

Per tali motivi il ricorso in Cassazione veniva rigettato con condanna della ricorrente alle spese di lite.

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