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Novità lavoro: settimana dal 15/04/2022 al 21/04/2022
Commentiamo le FAQ in tema di lavoro e protezione temporanea e gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate sul regime speciale rimpatriati e risarcimento del danno
David Trotti, Consulente della Sede nazionale
Con una news del 13 aprile 2022 sul sito istituzionale, il Ministero del Lavoro ha pubblicato le FAQ relativamente al tema del lavoro e protezione temporanea.
Nello specifico sono riepilogati gli adempimenti ed i chiarimenti in merito alla possibilità di accesso al mercato del lavoro dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea riservata alle persone sfollate dall'Ucraina e arrivate in Italia a causa della guerra in corso.
Le FAQ, saranno in continua evoluzione in base al modificarsi del quadro normativo e forniscono informazioni utili in tema di assunzioni, accesso ai Centri per l'Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli.
Con risposta n.186/2022 l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sul regime speciale per lavoratori impatriati e in specifico trasferimento della residenza fiscale in Italia per svolgere in modalità remote working l'attività lavorativa a favore del proprio datore di lavoro estero. È stato chiesto all’Agenzia di analizzare se ci siano i requisiti per l'accesso al regime di tassazione speciale per lavoratori rimpatriati.
L’Agenzia delle Entrare specifica che nel computo dei 183 giorni, di lavoro in Italia per ciascun periodo di imposta, rientrano non solo i giorni lavorativi ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi. Non possono essere computati i giorni di trasferta di durata superiore a 183 giorni, o il distacco all'estero, essendo l'attività lavorativa prestata fuori dal territorio dello Stato. Non è quindi escluso l'accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per proseguire, in modalità da remoto, l'attività lavorativa resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente. Se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, L’agenzia chiarisce che è possibile beneficiare dell'agevolazione fiscale anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, in modalità "remote working".
Con risposta n.185/2022 l’Agenzia delle Entrare si pronuncia sul tema del risarcimento per demansionamento di un ex dipendente. L’Agenzia delle Entrare chiarisce che eventuali somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, nell’interpello l’Agenzia specifica che per quanto riguarda l’eventuale rettifica del modello 770 andrà inserito il protocollo della dichiarazione che si intende rettificare e nel quadro ST andrà indicato il versamento effettuato erroneamente, inserendo nella seconda colonna "Ritenute operate" l'importo 0. Nel quadro SX potrà, quindi, essere fatto valere il credito inserendo la somma versata erroneamente nel rigo SX1 colonna 2 "Versamenti in eccesso" e cumulata nel rigo SX4 colonna 4 "Credito risultante dalla presente dichiarazione", indicando poi in colonna 5 quanto di essa è già stato utilizzato in compensazione.