2921
Violazione degli obblighi deontologici del medico: legittimo il licenziamento in tronco per gravità dell’infrazione
Cass. Lav. n. 9931 del 28 marzo 2022
Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale
La recente pronuncia oggi in commento affronta il caso di un medico psichiatra licenziato da una struttura sanitaria per aver intrattenuto con una paziente un rapporto estraneo a quello professionale, accompagnato dalla ricerca di una relazione di natura sessuale.
Il provvedimento di recesso era stato giudicato legittimo dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Firenze, i quali ritenevano provata la condotta anche con riguardo al contenuto erotico delle comunicazioni intercorse, escludendo che la condotta contestata potesse qualificarsi come meno grave ipotesi di molestie personali anche a carattere sessuale, a cui applicare la sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di sei mesi (art. 8, co. 8, lett. M) del C.C.N.L. Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale).
Nel dettaglio, i giudici di secondo grado evidenziavano l’assiduità delle comunicazioni di contenuto erotico (in qualunque ora del giorno e della notte) ed il contenuto degli scambi, che esulavano “dalla relazione terapeutica per sconfinare in una impropria relazione personale”. Sicché era sorta la necessità di “interrompere subito una intimità così inopportuna, che invece il dr. … aveva proseguito ed a sua volta incentivato, fino a che l’intera vicenda si era interrotta bruscamente solo con la segnalazione della paziente V. alla UOC Psichiatria”. La condotta tenuta dal medico non poteva infatti qualificarsi esclusivamente come “molestie personali anche a carattere sessuale”, punibile soltanto con una sanzione conservativa, poiché aveva leso “la sfera personale e sessuale della paziente” ed era stata nel contempo realizzata in violazione degli “obblighi fondamentali della relazione fra medico psichiatra e paziente”.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione il medico, sostenendo che, viceversa, dovesse ritenersi applicabile al caso di specie proprio la norma contrattuale che prevede la sanzione conservativa e non quella concretamente applicata, espulsiva, che consentiva di irrogare il licenziamento in tutti i casi “non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa”, posti in essere anche nei confronti di terzi e di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 8, co. 11, punto 2, lett. F).
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal lavoratore, facendo proprie tutte le valutazioni operate dalla Corte d’Appello e ritenendo sussistente, nella specie, una radicale violazione degli obblighi e dei doveri deontologici, che devono presiedere alla relazione tra il medico e il suo paziente, “violazione tanto più grave perché realizzata nel corso di una terapia psichiatrica, che vede uno dei soggetti coinvolti in una condizione di fragilità o di difficoltà personale”.
La Suprema Corte, dunque, ha ritenuto condivisibili le motivazioni dei Giudici dell’appello, sul presupposto del consolidato orientamento secondo cui “in materia di licenziamenti disciplinari, nell’ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall’art. 12 della I. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva” (Cass. n. 14811/2020 (conformi, fra le molte: n. 8621/2020; n. 9223/2015; n. 13353/2011; n. 1173/1996).
All’uopo si segnala come, anche nel caso del CCNL AIOP, le parti abbiano inteso, nella graduazione delle mancanze disciplinari, dare esplicita valenza alla gravità del fatto (lett. A art. 42) che prevede il licenziamento, trattandosi dunque - per quanto sopra detto - di una tipologia di clausole in cui il giudice non è vincolato dalla previsione della sanzione conservativa perché le parti collettive "non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità di una sanzione espulsiva", dovendosi attribuire prevalenza alla valutazione di gravità di quel peculiare comportamento compiuta dall'autonomia collettiva nella graduazione delle mancanze disciplinari (cfr. ex multis Cass. n. 1173 del 1996; Cass. n. 14555 del 2000; Cass. n. 6165 del 2016; Cass. n. 11860 del 2016; Cass. n. 17337 del 2016)”.