Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
RSS
First1718192022242526Last

Notizie Aiop Nazionale

Emergenza Covid 19 - Il premio di incentivazione ex art. 65 CCNL AIOP
10709

Emergenza Covid 19 - Il premio di incentivazione ex art. 65 CCNL AIOP

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Come noto, l’art. 65 del vigente CCNL AIOP prevede che, ogni anno con la retribuzione del mese di luglio, a tutto il personale sia corrisposto un premio di € 450,00 lordo, a condizione che il dipendente abbia effettuato almeno 258 giorni di presenza, calcolati con riferimento a 6 giornate lavorative settimanali.
Tale importo è suscettibile della variazione di cui al co.2 del predetto articolo, in virtù della quale “per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno”.
Inoltre, il nostro CCNL dispone che ai fini del calcolo dei giorni di presenza non debbano essere decurtati i giorni in cui il lavoratore fruisce dei permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92, dei permessi sindacali retribuiti, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, o di infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.
Con l’approssimarsi dell’erogazione del premio in argomento, sono pervenuti numerosi quesiti in ordine all’incidenza sul premio di istituti di cui si sta frequentemente facendo ricorso nel periodo emergenziale, quali estensione dei permessi ex L. 104/92, di cui all’art. 24 D.L. 18/2020 e ss., congedo straordinario Covid ex art. 23 D.L. 18/2020 e ss. e F.I.S..
Orbene, essendo stati convenzionalmente stabiliti e individuati gli istituti che, nel calcolo del premio, non debbono essere considerati quali giorni di assenza, e trovandoci, allo stato, innanzi a permessi/congedi mai normati sino ad ora, eccezion fatta per l’ammortizzatore sociale, occorre comprendere se essi siano riconducibili in via analogica alle assenze che non decurtano il cennato premio di incentivazione.
Per quanto concerne le assenze del dipendente collocato in F.I.S., non essendovi l’esclusione nel disposto contrattuale, si ritiene che esse incidano nella decurtazione del premio. Pare opportuno precisare che se la fruizione dell’ammortizzatore sociale avviene tra il personale a rotazione, andranno considerate solo le giornate di assenza effettiva.
Per quanto, invece, concerne l’estensione di ulteriori 12 giorni del permesso ex L. 104/92, pare che essi debbano essere esclusi dal computo delle assenze ai fini del calcolo del premio di incentivazione, posto che la disciplina contrattuale prevede espressamente che “non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L.104/92”. Il beneficio è dunque quello previsto dall’art. 65, sebbene la normativa emergenziale abbia esteso il numero di giornate fruibili.
Quanto infine al congedo straordinario Covid-19, occorre precisare come l’art. 23 D.L. 18/2020 e ss. abbia previsto uno “specifico” congedo, non equiparabile dunque né al congedo parentale né all’astensione obbligatoria per maternità. Peraltro, il cennato disposto richiama la disciplina del congedo di maternità (art. 23 D.Lgs. 151/2001 “calcolo dell’indennità”) limitatamente all’individuazione delle modalità di calcolo dell’indennità spettante a chi ne fruisce.
Non essendo dunque il richiamato congedo equiparato a quello di maternità, le relative assenze incideranno nella decurtazione del premio.
Previous Article COVID 19 - App di contact tracing e di telemedicina
Next Article Investire in digitalizzazione per ridurre i costi, sfruttando i benefici delle normative vigenti
Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2024 by Aconet srl
Back To Top