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Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
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Notizie Aiop Nazionale

Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare
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Diritto di difesa e accesso agli atti relativi a un procedimento disciplinare

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 7581/2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale Aiop

La sentenza oggi esaminata affronta il caso di un lavoratore, avente qualifica di macchinista, licenziato per aver svolto – a dire dell’azienda – attività di udienza in qualità di praticante avvocato in più giornate in cui, invece, risultava presente in servizio ovvero assente per malattia.
Il dipendente impugnava il licenziamento, sostenendo che l’azienda non gli avesse messo a disposizione, benchè richiesta nel corso del procedimento disciplinare, sia per iscritto che oralmente, la documentazione relativa alla contestazione, ledendo in siffatta maniera il suo diritto difesa.
Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda del lavoratore e successivamente la Corte d’Appello rigettava l’appello del datore di lavoro, confermando la pronuncia del Tribunale di “nullità del procedimento disciplinare per non aver messo a disposizione del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare la documentazione da quest’ultimo richiesta”, trattandosi di fatti episodici e risalenti nel tempo, ed essendo necessario per il lavoratore avere a disposizione quanto meno il prospetto elaborato dal sistema automatico di rilevazione presenze.
Nei confronti della sentenza della Corte d’appello la società ricorreva per Cassazione.
Orbene, gli Ermellini, con una interessante motivazione, rigettavano il ricorso, ribadendo un principio di diritto più volte enunciato secondo cui “seppur la legge n. 300 del 1970, art. 7 , non preveda nell’ambito del procedimento disciplinare un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, il datore di lavoro è tenuto ad offrire in consultazione all’incolpato i documenti aziendali laddove degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”, evidenziando come il diritto di accesso agli atti non debba essere garantito ex se nel contesto del procedimento disciplinare, ma, nel caso in cui l'accesso agli atti sia una parziale espressione del più ampio diritto di difesa (da garantire a pena di nullità del procedimento e della relativa sanzione disciplinare), riconosciuto dall’articolo 7 della legge n. 300/70, questo deve necessariamente essere garantito, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
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