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Assenze ingiustificate e dimissioni
Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025 “L. 203/24 recante “Disposizioni in materia di lavoro” – Art. 19 (norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro) – prime indicazioni operative”.
Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale
Come già segnalato in apposita circolare, cui si rimanda, l’art. 19 della L. 203 del 13 dicembre 2024 (cd. Collegato Lavoro), a modifica dell’art. 26 (“Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”) D.Lgs. 14.09.2015, n. 151, ha introdotto il nuovo co. 7-bis, secondo cui: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Orbene, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota oggi in commento, ha formulato le prime indicazioni operative sul punto, dissipando alcuni dubbi sulla corretta interpretazione della norma.
Innanzitutto, chiarisce l’INL che, ove il datore, verificato che l’assenza ingiustificata abbia superato il termine previsto nel CCNL (nel nostro caso tre giorni) ovvero, in caso di assenza di disciplina, 15 giorni, potrà (non essendovi comunque un obbligo in tal senso) comunicare l’assenza ingiustificata oltre il termine previsto alla sede territoriale dell’ispettorato “da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro”.
Tale comunicazione, così come è specificato nella nota, da inoltrarsi “preferibilmente a mezzo Pec all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede”, dovrà contenere tutte le informazioni a conoscenza del datore afferenti il lavoratore, e quindi non solo dati anagrafici, ma anche i recapiti di cui è a conoscenza (telefonici e di posta elettronica). All’uopo l’INL fornisce un modello di comunicazione allegato alla nota.
A questo punto, l’Ispettorato, tramite i dati già in proprio possesso e quanto fornitogli dal datore, avvierà la verifica in ordine alla “veridicità della comunicazione medesima”, che potrà consistere nel contattare direttamente il lavoratore ovvero personale impiegato presso il datore medesimo o altri soggetti che possano fornire elementi utili, onde verificare se il dipendente non si sia più presentato in azienda né abbia potuto comunicare la sua assenza. Il termine per la conclusione di tali accertamenti è fissato in trenta giorni dalla comunicazione del datore in ITL.
In ogni caso, è precisato nella nota, protrattasi l’assenza oltre il termine sopra previsto ed effettuata la suddetta comunicazione, il rapporto si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore ed il datore potrà procedere con la comunicazione della cessazione del rapporto.
Tuttavia, così come previsto dalla novella normativa, l’effetto risolutivo potrà essere evitato dal lavoratore nel caso in cui questi dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. L’INL ha, a tal proposito, chiarito che il lavoratore non è tenuto a provare i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì i motivi per cui non ha potuto comunicare gli stessi al datore (es. ricovero in ospedale) o la circostanza di averli comunicati, diversamente da quanto asserito dal datore di lavoro.
Ove quindi il lavoratore fornisca la suddetta prova o l’ITL, autonomamente, pervenga alla conclusione di una non veridicità della comunicazione del datore, non troverà applicazione l’effetto risolutivo del rapporto secondo il nuovo disposto normativo, di tal che, solo in tal caso, l’Ispettorato comunicherà a lavoratore e datore l’inefficacia della risoluzione, e quest’ultimo dovrà procedere con la ricostituzione del rapporto ove abbia già provveduto all’invio del relativo Unilav.
Nel caso, invece, in cui l’Ispettorato accerti che l’assenza è avvenuta senza giustificato motivo e il lavoratore non abbia dato prova dell’impossibilità di effettuare la relativa comunicazione, il rapporto si riterrà risolto.
Conclude poi la nota specificando che “i motivi a base dell’assenza (ad es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno tuttavia essere oggetto di una diversa valutazione anche in termini di “giusta causa” delle dimissioni rispetto alle quali si provvederà ad informare il lavoratore dei conseguenti diritti”.
L’INL si riserva comunque di fornire ulteriori indicazioni sulla base di successive valutazioni in ordine alle casistiche rilevate.