Search
× Search

Notizie dalla Liguria

Gabriele Pelissero nominato presidente del Cluster Lombardo Scienze della vita

Il Consiglio direttivo del Cluster lombardo Scienze della vita ha nominato il nuovo presidente. Si tratta di Gabriele Pelissero che prenderà il posto di Silvio Garattini, presidente dell’Istituto Mario Negri. “Sono onorato per questa nomina. - afferma Gabriele Pelissero - La filiera della salute è una grande opportunità di crescita per il territorio lombardo e per tutto il Paese, a livello nazionale rappresenta l’11% circa del Pil, per un valore di 200 miliardi di euro circa ed è quindi molto più ampia di quanto sembri. Parte dal lavoro dei giovani ricercatori, per concludere il suo ciclo al letto del paziente, grazie all’integrazione dei suoi tre capisaldi: industria, ricerca e sanità”.

Le politiche sanitarie sono anche politiche industriali e incidono sulla competitività

Intervento del Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, durante le Assise Generali di Confindustria

7.000 sono stati gli imprenditori che hanno partecipato, discusso e condiviso le proprie esperienze e la propria visione di futuro in occasione delle Assise generali di Confindustria dello scorso 16 febbraio. Ed è stata proprio in tale occasione che il Vice presidente Aiop, Barbara Cittadini, è intervenuta dichiarando come "La sanità, nelle sue componenti pubblica e privata, che nel nostro Paese rappresenta l'11% del Pil e dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, rappresenta un fattore di sviluppo per il Paese, sia per il contributo dei settori economici coinvolti sia per il suo impatto sociale.
RSS
First1718192022242526Last

Notizie Aiop Nazionale

Il lavoratore disabile non può invocare la discriminazione del recesso per comporto, laddove non provi la riconducibilità delle assenze alla disabilità
53

Il lavoratore disabile non può invocare la discriminazione del recesso per comporto, laddove non provi la riconducibilità delle assenze alla disabilità

Corte di Appello di Palermo – Sez. Lavoro Sent. n. 713 del 5 giugno 2025.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede Nazionale

Con la sentenza in commento, la Corte d’appello di Palermo ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva impugnato la sentenza di primo grado, lamentando l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto asseritamente discriminatorio perché frutto dell’applicazione automatica anche ai soggetti disabili del periodo di comporto previsto, in generale, dal Ccnl. La discriminazione sarebbe scaturita dalla mancata considerazione della maggiore morbilità connessa alla disabilità (da cui deriverebbe, per il soggetto disabile, rispetto agli altri lavoratori, il diritto a un più lungo periodo di conservazione del posto). A parere del ricorrente, infatti, il Tribunale aveva errato, ritenendo il lavoratore gravato dell’onere probatorio (ritenuto non assolto) circa la riconducibilità delle assenze a patologie connesse con la disabilità, e omettendo, quindi, di verificare se il datore medesimo avesse adempiuto agli obblighi informativi sulle patologie, ai fini di porre in essere «gli accomodamenti ragionevoli» (ad esempio, esclusione dal computo ai fini del comporto delle assenze connesse alla disabilità), ex articolo 5 bis legge 104 del 1992, da attivarsi prima di licenziare il disabile.

La Corte di Appello ha innanzitutto ribadito il recente orientamento della Suprema Corte (Cassazione 6965/2025), secondo cui nei giudizi antidiscriminatori non vi è inversione dell’onere della prova, ma solo un’agevolazione nei confronti del ricorrente, di tal che incombe sul lavoratore l’onere di allegazione del fattore di rischio, del trattamento ritenuto sfavorevole rispetto a soggetti in situazioni analoghe e, in particolare, della significativa correlazione tra tali elementi. Inoltre, la Corte ha statuito che, nella fattispecie in esame, il fattore di rischio cui si assumeva fosse collegato il comportamento datoriale discriminatorio (il licenziamento per superamento del periodo di comporto) non era soltanto lo stato disabilità in sé, quanto piuttosto il fatto che le patologie che avevano causato le ripetute assenze fossero connesse, in rapporto diretto ed immediato, con la disabilità stessa. Tale situazione complessivamente considerata (e non l’eccessiva morbilità) implicherebbe, infatti, per il lavoratore disabile, la particolare tutela normativa.

Alla stregua di quanto sopra, il Collegio ha confermato il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del lavoratore, non avendo questi, in primo luogo, allegato in modo sufficientemente specifico il nesso di connessione diretta tra le patologie che avevano causato le assenze ed il suo stato di disabilità (definito in modo vago, senza riferimento a infermità specifiche) e, in secondo luogo, non avendo prodotto alcun documento tale da consentire al Giudice di accertare il predetto nesso (i certificati medici in atti erano, infatti, redatti solo in lingua croata e, pertanto, non intelligibili).

Sul punto la Corte territoriale ha precisato “la Suprema Corte (v. 9095/2023; conf. Cass. n. 35747/2023, n. 14316/2024), ha infatti affermato che, sia nell'ipotesi in cui "la disabilità sia conosciuta dal datore di lavoro per essere, per esempio, il lavoratore stato assunto ai sensi della legge n. 68/1999 ovvero perché il lavoratore stesso ha rappresentato, nella comunicazione delle assenze o in qualsiasi altro modo, la propria situazione di disabilità alla parte datoriale" che in quella, diversa, in cui "il datore di lavoro, pur ignorando la disabilità del dipendente non sia incolpevole perché era in grado di averne comunque consapevolezza per non avere, ad esempio, effettuato correttamente la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.lgs. n. 81/2008 ovvero perché le certificazioni mediche e/ o la documentazione inviate erano sintomatiche di un particolare stato di salute costituente uno situazione di handicap come sopra delineata dalla normativa in materia"..."per il datore di lavoro sorge, prima di adottare un provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto, un onere di acquisire informazioni - cui non può corrispondere un comportamento ostruzionistico del lavoratore - circa la eventualità che le assenze siano connesse ad uno stato di disabilità, per valutare, quindi, gli elementi utili al fine di individuare eventuali accorgimenti ragionevoli onde evitare il recesso dal rapporto (cfr. Cass. n. 11731 del 2024, par. 7.2); accomodamenti che, a seconda dei casi, possono consistere in un allungamento del periodo di comporto, o nell'espunzione dal periodo medesimo dei periodi di malattia che siano risultati connessi allo stato disabilità”.

Proprio in applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato l’impugnativa del lavoratore, ritenendo legittimo il licenziamento.

 

Previous Article La circolare dell’Agenzia delle Entrate sul regime di tassazione per mezzi di trasporto ad uso promiscuo
Next Article Corte Costituzionale, sentenza n. 65/2025

Documents to download

Please login or register to post comments.

Rassegna Stampa Regionale

Articoli delle principali testate giornalistiche nazionali e della stampa locale relativi a sanità, ricerca scientifica e medicina, con una maggior attenzione alla realtà ligure. Il servizio integrale è riservato agli associati Aiop Liguria.

 

Rassegna Stampa Nazionale

RassAiop3HP

La rassegna stampa 
della sanità privata

Servizio riservato agli associati Aiop

Link Istituzionali

Copyright 2025 by Aconet srl
Back To Top