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Notizie dalla Liguria

Storica apertura di Confindustria alla filiera della salute

Presentato il Rapporto annuale sulla filiera della salute

La “white economy” è ormai un potente driver dell’economia italiana che contribuisce al Pil nazionale per il 10,7%, dando lavoro ad oltre 2,4 milioni di persone, pari a circa il 10% dell’occupazione complessiva. Una filiera pubblica e privata, quella della salute, che produce qualità della vita portando l’Italia ai primi posti nel mondo per numero di anni vissuti senza malattie o infortuni. Che contribuisce alla ricchezza nazionale. E che ha il vantaggio di essere anticiclica, come dimostrano gli aumenti a due cifre messi a segno in questi anni di crisi su export, fatturato e valore aggiunto. É questa la fotografia che emerge dal Rapporto di Confindustria sulla filiera della salute, presentato mercoledì mattina a Roma, e realizzato insieme alle Associazioni confederali di categoria che rappresentano la filiera stessa, tra cui Aiop, Assobiomedica, Farmindustria, Federchimica e Federterme.

Via Irpef nelle Regioni risanate e Titolo V da modificare

«Le Regioni uscite dal Piano di rientro e che hanno raggiunto il pareggio di bilancio, non hanno più nessuna ragione di mantenere una super aliquota Irpef che era stata pensata per coprire il deficit nella sanità e che pesa tantissimo sui cittadini».
Questa è la posizione del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta alla trasmissione radiofonica Radio anch' io su Radio Rai 1.
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Notizie Aiop Nazionale

Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale
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Quanto l'attività privata del medico dipendente è considerata truffa contrattuale

Tribunale di Bari, Sez. Lavoro: ordinanza del 19.02.2019

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso di un medico, ex dipendente di una struttura sanitaria privata accreditata, il quale instava per la declaratoria di nullità di un licenziamento comminatogli poiché, a detta del lavoratore, discriminatorio, ritorsivo e/o dettato da motivo illecito e, comunque, privo di giusta causa.
Nella specie, la struttura aveva provveduto a risolvere il rapporto per giusta causa sulla base della condotta del professionista che aveva svolto, in più occasioni, durante il suo turno di lavoro in qualità di dipendente subordinato, attività in regime libero professionale in violazione degli accordi intercorsi con la Casa di Cura, come dimostrato da copiosa documentazione e confermato poi dalla consulenza tecnica d’ufficio, espletata in giudizio.
In particolare, il CTU riscontrava come il medico non avesse mai eseguito la timbratura né in entrata, né in uscita, in corrispondenza con lo svolgimento delle predette attività libero - professionali e, pertanto, come lo stesso avesse lucrato su una prestazione non resa, percependo lo stipendio e maturando, per i medesimi archi temporali, compensi per detta ulteriore attività autonoma.
Il Giudice, a fronte di tale evidenza, nel confermare la legittimità della contestazione disciplinare sollevata dall’azienda, ha dunque sancito che la cennata condotta costituiva una “ripetuta violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonché degli obblighi contrattualmente assunti di diligenza e di fedeltà che devono costantemente improntare il rapporto di lavoro. Pertanto la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa senza preavviso comminata al ricorrente appare legittima e proporzionata rispetto alla condotta illecita in contestazione, astrattamente riconducibile al delitto tentato di truffa c.d. contrattuale [avendo con artifici o raggiri - consistiti nell’aver omesso di timbrare in uscita prima dello svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia ed in entrata successivamente all’esaurimento della stessa attività - tentato di indurre in errore la parte datoriale e di procurare a sé un profitto - integrato dalla maturazione del credito corrispondente alla remunerazione dell’attività libero - professionale intramoenia che avrebbe dovuto essere espletata fuori dall’orario di lavoro subordinato - con eventuale danno per l’azienda …]”.
In altre parole, il Tribunale di Bari, nel confermare il licenziamento irrogato, ha rilevato graniticamente come la condotta del medico, consistente nell’erogare prestazioni in regime libero - professionale durante l’orario di lavoro subordinato, giustifichi ex se il licenziamento, in quanto l’Azienda, ove non si fosse avveduta della condotta omissiva del professionista, avrebbe remunerato il lavoratore, per ben due volte, sia per la prestazione di lavoro subordinato che per l’attività libero - professionale.
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