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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Tempestività del licenziamento per superamento del periodo di comporto
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Tempestività del licenziamento per superamento del periodo di comporto

Tribunale di Roma - 3^ Sezione lavoro - ordinanza del 6 ottobre 2021

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

Nella recentissima pronuncia in oggetto, il Tribunale di Roma è stato chiamato a pronunciarsi in merito al principio di tempestività nel licenziamento per superamento del periodo di comporto. Nel caso di specie, la dipendente di una R.S.A. laziale aveva impugnato il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto (12 mesi complessivi di assenze per malattia e infortunio nell’arco del quadriennio mobile, in base al CCNL AIOP R.S.A.), sostenendone, tra i vari motivi, la tardività.

Orbene, il Tribunale di Roma rilevava innanzitutto come la lavoratrice non avesse tenuto in conto, nel calcolo del comporto, la circostanza, dedotta dalla società resistente e non contestata da controparte, di aver contratto matrimonio 15 mesi prima dell’irrogato licenziamento, causa che aveva determinato in capo all’azienda l’impossibilità, per un anno, di risolvere il rapporto, con obbligato slittamento del recesso.

All’uopo, rilevava il Giudice, richiamando giurisprudenza di legittimità, che: “la persistente operatività del divieto di licenziamento per causa di matrimonio durante la sospensione del rapporto di lavoro "ex" art. 2110 cod. civ. non comporta alcun effetto di sovrapposizione delle tutele con prolungamento temporale del divieto di recesso, atteso che la garanzia di conservazione del posto di lavoro durante la malattia e la previsione della nullità del licenziamento per causa di matrimonio muovono su piani concettualmente distinti e rispondono a finalità diverse, e che, pertanto, il divieto di licenziamento della lavoratrice è destinato ad operare solo nel periodo determinato dall'art. 1 della legge n. 7 del 1963, senza che sul decorso di esso incida il comporto per malattia” (Cass. 5065/02).

Quindi, chiarito che lo spatium deliberandi a disposizione del datore di lavoro non decorreva prima della ripresa dell’attività lavorativa e che il dato oggettivo dell’aver contratto matrimonio assumeva rilievo per escludere la facoltà di recesso del datore di lavoro, anche in caso di superamento del periodo di comporto, correttamente il Tribunale escludeva dalla valutazione della tempestività l’anno decorrente dalla data di matrimonio.

Scaduto l’anno, il datore di lavoro, al primo evento morboso utile, occorso dopo due mesi e mezzo dalla scadenza del richiamato divieto, esercitava il recesso.

Il Tribunale, con ampia motivazione, valutava quindi tempestivo il licenziamento, richiamando i precedenti emessi dalla Suprema Corte di Cassazione (ex plurimus Cass. 24899/11; Cass. 7037/11; Cass. 23920/10 “il datore di lavoro può recedere non appena terminato il periodo di comporto e, quindi, anche prima del rientro del lavoratore, ma ha, altresì, la facoltà di attendere la ripresa del servizio per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all'interno dell'assetto organizzativo, se del caso mutato, dell'azienda”)..

E precisava che “la durata complessiva dello spatium deliberandi a disposizione del datore di lavoro non è predeterminata, ma legata alle circostanze del caso concreto, assumendo rilievo a tal fine le dimensioni dell’impresa e, soprattutto, le condotte delle parti: quella del datore di lavoro, in particolare, non deve essere sintomatica della volontà di rinunciare al licenziamento, il che si verifica nei casi in cui l’inerzia del datore di lavoro si accompagni a condotte incompatibili con la volontà di recedere dal rapporto di lavoro, ad esempio per aver concesso ferie in vista di una riorganizzazione aziendale e aver inviato il lavoratore a visita medica di sorveglianza oppure per aver tollerato un ulteriore periodo di assenza consentendo la successiva ripresa del servizio prima di esercitare il recesso per superamento del periodo di comporto.

In conclusione, chiariti tali principi, il Tribunale di Roma dichiarava la legittimità della risoluzione ex art. 39 del CCNL per il personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali associate Aio, respingendo integralmente il ricorso proposto dalla ex dipendente.

 

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