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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
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Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

IVA totalmente indetraibile per effetto del pro rata pari a zero

prof. Maurizio Leo, Consulente tributarista della Sede nazionale

Con la risposta a interpello n.  428 del 23 giugno 2021, riportata in allegato, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla utilizzabilità dell’IVA indetraibile da pro-rata pari a zero, assolta sui costi agevolabili, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, comma 98 ss., della Legge n. 208 del 2015. 

A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare n. 34 del 2016, nella quale è stato chiarito che “il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente”.

Richiama, inoltre, la circolare n. 44 del 2009 (relativa alla cd. “Tremonti-ter”) nella quale è stato precisato che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ex art. 19-bis1 del Decreto IVA, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’art. 36-bis dello stesso Decreto IVA. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ex art. 19, comma 5, del Decreto IVA. 

Con riferimento a tale ultima ipotesi, la citata circolare n. 44 precisa che l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata “non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma una massa globale (...) che si qualifica come costo generale”; “resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l’IVA totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero”. 

L’Agenzia ha, dunque, concluso che, con riferimento alla fattispecie prospettata dall’istante (che effettua esclusivamente operazioni attive esenti ex art. 10, comma 1, n. 18, del Decreto IVA ed ha un pro-rata di detraibilità pari a zero), l’IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili può rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta di cui all’art. 1, comma 98, della Legge n. 208 del 2015. 

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