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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e l’elezione nell’ambito delle RSA
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e l’elezione nell’ambito delle RSA

Art. 45 CCNL Aiop per il personale non medico

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

Come noto, nell’attuale quadro pandemico, la materia della sorveglianza sanitaria e, più in generale, della sicurezza sul lavoro, ha guadagnato un ruolo preminente nell’organizzazione dell’attività aziendale. Tuttavia, tale operazione è risultata di particolare complessità in ambito sanitario, ove il rischio biologico è stato considerato “specifico” dall’INAIL, il quale, con Circolare n. 13/2020, ha introdotto la presunzione di contrazione del COVID-19 sul luogo di lavoro per tutti i soggetti operanti nelle Strutture.

In tale ambito, tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e sicurezza sul lavoro, sono stati chiamati ad un maggior grado di collaborazione al fine di salvaguardare la sicurezza aziendale.

Sul fronte dei lavoratori, i quali - si ricorda - sono chiamati a concorrere al rispetto delle norme di sicurezza, un ruolo preminente ha la figura del RLS, il quale, come recentemente ribadito dal Protocollo di Sicurezza del 06 aprile 2021, collabora con il datore di lavoro, il medico competente e il RSPP nell’identificazione ed attuazione delle misure volte alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro e, nel presente momento storico, al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2. La disciplina di riferimento per il RLS è inserita nel TU sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08), così come declinata dalla contrattazione collettiva Aiop che, all’art. 45 ne prevede i diritti, i doveri e le caratteristiche. Anzitutto, il precitato articolo prevede che il numero di RLS presenti in azienda e le ore di permesso retribuito per l’espletamento delle attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008 debbano essere proporzionali ai dipendenti presenti in Struttura, i quali lo eleggono suffragio universale.

Per quanto concerne l’elettorato passivo, il punto 4.2 dispone espressamente che “possono essere eletti tutti i lavoratori dipendenti non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nella Struttura. Nelle Strutture in cui siano presenti RSU/RSA, gli RLS possono essere individuati esclusivamente all’interno di queste”.

Con tale disposizione, introdotta con il nuovo CCNL sottoscritto nell’ottobre 2020, le parti sociali hanno inteso adeguarsi alla previsione di legge di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, che, in modo del tutto analogo, dispone: “nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.

La predetta disciplina ha, nel tempo, sollevato diversi dubbi di legittimità, poiché, di fatto, vincola i lavoratori ad eleggere il proprio Rappresentante tra gli iscritti a sindacati che abbiano una RSA, o siano parte di una RSU. Già nel 2014, tale criticità aveva indotto il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro a formulare un preciso interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiedendo un’interpretazione autentica del disposto di cui al citato co. 4 dell’art. 47 D.Lgs. 81/2008.

La Commissione per gli interpelli, con risposta del 31.12.2014, ha confermato il disposto nel suo tenore letterale, precisando tuttavia che “l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, così avvalorando l’anzidetta rigida interpretazione della norma.

Pertanto, alla stregua del combinato disposto dell’art. 45 del CCNL Aiop per il personale non medico e del TU sulla sicurezza, così come interpretato dal Ministero del Lavoro, la scelta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sarà vincolata dall’iscrizione dello stesso ad un Sindacato che abbia nominato una RSA, ovvero che sia stato eletto nella RSU, e solo ove non vi sia una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 L. 300/70, il RLS sarà liberamente eleggibile fra i lavoratori che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

 

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