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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

INAIL. La contrazione del COVID-19 è infortunio sul lavoro
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INAIL. La contrazione del COVID-19 è infortunio sul lavoro

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavoristico della Sede nazionale

Sin dal giorno della pubblicazione del DL n. 18 del 17 marzo 2020, l’INAIL è intervenuta con diversi comunicati volti a fornire chiarimenti in merito alla gestione dell’astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio del nuovo Coronavirus. Con la nota n. 3675 l'INAIL il 17 marzo 2020 ha chiarito, in primo luogo, che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, purché assicurati con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa (anche in itinere), sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.
In altre parole, nel ricordare come la contrazione del Covid-19 in ambito lavorativo sia qualificabile come infortunio e non come malattia professionale, ha evidenziato, con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti di qualsiasi “struttura sanitaria pubblica o privata … che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni”, così ribadendo l’esistenza di un collegamento funzionale presunto tra la contrazione del virus e l’esercizio di attività sanitaria, con la conseguenza che le aziende sanitarie sono onerate a prendere tutte le opportune misure.
Di tal che, la struttura sanitaria di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datore di lavoro, è tenuta ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la relativa denuncia/comunicazione d’infortunio nel termine di legge. Per i datori di lavoro assicurati all’INAIL, l’obbligo della comunicazione d’infortunio, ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d’infortunio. Inoltre, resta fermo l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
L’Istituto ha altresì chiarito che, sebbene ai sensi del DL n. 18 del 2020, la quarantena fiduciaria sia equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico, resta invece precluso l’accesso alla tutela assicurativa per tutti i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati dall’INAIL per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.
Successivamente, con la Circolare INAIL n. 13 del 3 Aprile 2020, l’Ente, nel fornire alcune indicazioni con riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite INAIL, ha decisamente allargato la platea dei lavoratori oggetto del meccanismo presuntivo volto alla tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da Covid-19.
Per quanto ivi rileva, l’INAIL ha ribadito che per gli operatori sanitari vige il principio di presunzione legale di origine: “nell'attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo Coronavirus”.
Tuttavia, come cennato, l’Istituto ha specificato che la cd. occasione di lavoro per il rischio legato all’emergenza epidemiologica in atto non si applica solo ai sanitari, di tal che tale presunzione si dovrà applicare ogni qual volta sussista un elevato rischio di contagio legato al costante contatto con il pubblico. In via esemplificativa, ma non esaustiva, l’INAIL ha indicato: “lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.
Pertanto, l’Istituto ha, di fatto, equiparato la tutela offerta al personale sanitario ad ogni dipendente operante all’interno di strutture, con la conseguenza che, ove un dipendente dovesse contrarre il Covid-19, il datore di lavoro dovrà procedere ad effettuare, nei tempi di legge, la denuncia-comunicazione all’INAIL e gli ulteriori adempimenti.
Infine, l’Istituto ha indicato anche i casi in cui la contrazione del virus può essere ricondotta all’infortunio in itinere. Come noto, ai sensi dell’art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tale istituto opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Di tal che, l’Istituto ha determinato l’onere di attivazione dell’assicurazione infortunistica anche in caso di “eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso”.
Pertanto, dalla lettera dei vari interventi dell’Istituto, sembra che la platea dei fruitori dell’assicurazione potrebbe ampliarsi considerevolmente, sino a potersi considerare la contrazione del COVID-19 infortunio sul lavoro ogni qual volta il rischio lavorativo ecceda la possibilità di contagio della popolazione generale.
Infine, la circolare specifica in merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, che, essendo il rischio di contagio molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti.
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