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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 – indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 (Videosorveglianza)
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Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 – indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 L. 300/1970 (Videosorveglianza)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 2572 del 14 aprile 2023, ha fornito indicazioni operative per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi dei sistemi di videosorveglianza e degli strumenti dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, secondo l'articolo 4, co. 1, della legge 300/1970.

Sonia Gallozzi, consulente giuslavorista Sede nazionale

La nota, che richiama gli orientamenti del Garante per la privacy, ribadisce anzitutto il divieto assoluto di un controllo intenzionale a distanza dell'attività dei lavoratori e precisa che l'installazione del sistema deve necessariamente essere preceduta da un accordo sindacale. Solo in caso di mancato accordo (o di mancata costituzione di Rsa/Rsu), è possibile formulare l'istanza autorizzativa all'Ispettorato; istanza che deve contenere espressamente la dichiarazione di assenza di Rsa/Rsu o la documentazione comprovante il mancato accordo.

L'INL specifica sul punto che in nessun caso il consenso individuale del lavoratore, ancorché informato, può supplire all'accordo sindacale o al provvedimento autorizzativo “restando in quest’ultimo caso l’installazione illegittima e penalmente sanzionata, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici, in luogo dei lavoratori…”.

Affronta dunque diverse fattispecie, specificando innanzitutto che, in caso di aziende multilocalizzate, se le unità produttive sono ubicate nel territorio di competenza di una stessa sede territoriale dell'INL, il provvedimento autorizzativo potrà essere rilasciato da quest'ultima; mentre, in presenza di unità produttive ubicate in diverse province, può essere stipulato un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale oppure (nel caso di mancato accordo o in assenza di Rsa/Rsu) si potrà presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'Inl o, in alternativa, alla sede centrale.

Secondo l'Ispettorato, inoltre, l'articolo 4 si applica esclusivamente alle aziende in cui siano presenti lavoratori; pertanto, un'impresa senza dipendenti (ma che ha in programma di assumerne) può presentare l'istanza precisando il numero dei lavoratori che risulteranno in forza all'avvio dell'attività, oppure attestando che l'impianto già installato sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo.

L’Ispettorato affronta poi, approfonditamente, le istanze di autorizzazione riferite ai sistemi di geolocalizzazione (GPS), ritenendo – sulla base delle indicazioni del Garante - che l'installazione sia consentita (e quindi sia possibile rilasciare l'autorizzazione) solo ove il sistema:

- escluda il monitoraggio continuo del lavoratore;

- consenta la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle legittime finalità perseguite (tra cui la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale);

- consenta, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell'orario di lavoro;

- effettui, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi);

- preveda la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite. Ove si tratti di sistemi istallati su autovetture, non è necessario produrre all'Ispettorato l'elenco delle targhe dei veicoli.

In ultimo, la nota dispone che l'articolo 4, co. 1, si applichi anche ai collaboratori etero-organizzati (articolo 2, comma 1, del Dlgs 81/2015: “prestazioni prevalentemente personali, continuativa ed eseguite secondo modalità etero organizzate”), ai quali sono estese le medesime tutele del lavoro subordinato in ragione delle caratteristiche del rapporto nonchè ai lavoratori autonomi che operano tramite piattaforme digitali “applicandosi a questi ultimi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati”, ma non ai volontari, essendo tale tipologia di attività “incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria”.

 

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