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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

Licenziamento del dipendente che registra di nascosto i colleghi o il superiore
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Licenziamento del dipendente che registra di nascosto i colleghi o il superiore

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 11999 del 16 maggio 2018

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La pronuncia in commento affronta il caso di un licenziamento disciplinare ordinato nei confronti di un lavoratore che aveva leso la riservatezza del suo superiore registrando occultamente una conversazione telefonica tra questi ed un altro dipendente oltre che una riunione aziendale, utilizzandone il contenuto al fine di sporgere querela contro il superiore.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello dell’Aquila che, a sua volta, aveva convalidato la decisione di primo grado sulla piena legittimità del licenziamento, avendo il Tribunale ritenuto la condotta del dipendente non solo lesiva dei doveri di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, ma anche violativa del diritto di riservatezza dei colleghi.
Più volte i Giudici di legittimità si sono pronunciati in tema di diritto alla riservatezza e del licenziamento intimato per tale lesione, cercando un bilanciamento tra il diritto di difesa in giudizio e il diritto alla riservatezza, entrambi di matrice costituzionale, tant’è che sul punto si è consolidato l’orientamento secondo cui la produzione in un giudizio intentato nei confronti del datore di lavoro di copia di atti aziendali che riguardino direttamente la posizione lavorativa del lavoratore, non fa venir meno i doveri di fedeltà del dipendente, di cui all’art. 2105 c. c., tenuto conto che l’esatta applicazione della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale (ex multiis Cass. n. 6501/2013).
Ciò che occorre tuttavia valutare è la legittimità delle modalità di apprensione ed impossessamento dei documenti portati in giudizio, atteso che tali modalità potrebbero di per sé concretare ipotesi delittuose o, comunque, integrare giusta causa di licenziamento.
A tal proposito, dunque, ciò che rileva è il modo in cui le informazioni prodotte davanti ai giudici sono state acquisite: se tali informazioni sono state assunte registrando conversazioni all’insaputa dei conversanti ci si trova al cospetto di una lesione degli standards di comportamento imposti dal dovere di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. e, dunque, di una condotta che compromette irreparabilmente il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
La Suprema Corte, con la sentenza in esame, confermando detto orientamento, ha ribadito, negli stessi termini, che la registrazione di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti configura una grave violazione del diritto alla riservatezza, costituendo pertanto un motivo valido per licenziare il dipendente che ha proceduto subdolamente a tale registrazione (Cfr. Cass. n. 26143/2013, Cass. n. 16629/2016).
Tuttavia occorre segnalare, come tale orientamento non sia affatto pacifico nella giurisprudenza di legittimità. A tal proposito, infatti, si ricorda il recente precedente della medesima Sezione Lavoro, rappresentato dall’ordinanza n. 11322 del 10 Maggio 2018, con la quale è stata ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, all’insaputa dei colleghi, ha effettuato delle registrazioni, anche video, delle conversazioni dagli stessi effettuate in orario di lavoro e sul posto di lavoro.
In particolare, nella richiamata ordinanza, la Suprema Corte spiega che tale condotta risulta legittima quando non esula dalle finalità perseguite dal dipendente, vale a dire il legittimo esercizio di un diritto, qual è quello previsto dall’art. 24 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 196/03, ed ossia il diritto di difesa in sede giudiziaria.
In conclusione, stante l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali diametralmente opposti, risulterà dirimente l’auspicabile ulteriore intervento delle Sezioni Unite, al fine di chiarire definitivamente l’effettiva portata delle registrazioni occulte, la loro legittimità e l’utilizzabilità delle stesse nell’ambito dei procedimenti giudiziari.
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