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Notizie dalla Liguria

Un forte bisogno di riforma per salvare l’universalità del Sistema sanitario italiano

Anni di tagli al Ssn mettono a rischio, nei fatti, l’universalità nell’accesso alle prestazioni. La nuova legislatura si apre con l’esigenza di un profondo ripensamento sulla sanità, che tuttavia deve riuscire a mantenere per tutto il Paese uno dei diritti più preziosi e fondamentali: il diritto alla salute. Aiop si interroga sulle possibili strade da percorrere e si propone fra i protagonisti della sanità del futuro attraverso il suo Rapporto Ospedali&Salute

Ieri, presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva è stato presentato il 15° Rapporto annuale Ospedali&Salute 2017, promosso da Aiop e realizzato da Ermeneia Studi & Strategie di Sistema. Come ogni anno, il Rapporto fa il punto sul sistema ospedaliero del Paese, cercando di individuare i più importanti processi in corso, partendo innanzitutto dal punto di vista degli utenti, per poi analizzare alcune tensioni o disfunzioni della “macchina” nell’offerta dei servizi per la salvaguardia della nostra salute.

L'indagine del Senato sulla sostenibilità del Ssn

Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità approvato dalla Commissione

Il 10 gennaio scorso è stato approvato dalla 12ª Commissione Igiene e Sanità del Senato il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità.
Sintesi dei principali punti trattati:
A. Il Servizio sanitario nazionale produce risultati di eccellenza, riconosciuti in ambito internazionale, con livelli di spesa sensibilmente inferiori a quelli dei maggiori Paesi europei. Consolidare tali risultati senza compromettere equità e qualità dei servizi deve costituire una priorità, soprattutto in tempi di crisi, dell’agenda politica dei prossimi anni.
B. Gli italiani godono di un'aspettativa di vita e di livelli di salute molto positivi, ai primi posti nelle graduatorie mondiali; criticità si rilevano in alcuni fattori di rischio (obesità infantile, fumo tra i giovani, sedentarietà) e nei tassi di copertura/adesione dei programmi di screening e vaccinali sui quali è necessario intervenire, anche per contribuire alla sostenibilità del sistema.
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Notizie Aiop Nazionale

La polizza di responsabilità civile per colpa grave per gli esercenti la professione sanitaria
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La polizza di responsabilità civile per colpa grave per gli esercenti la professione sanitaria

Ecclesia GEAS Sanità e i Lloyd’s of London hanno finalizzato un accordo/Convenzione che nel settore privato costituisce una novità soprattutto in tema di costi.

Con l’entrata in vigore della Legge 24/2017 Gelli-Bianco il 1° aprile 2017, nonostante ad oggi si è ancora in attesa della sua piena attuazione, mancando ancora i tre decreti attuativi legati alla sfera assicurativa, non è prevista alcuna normativa secondaria per gli obblighi di cui all’art. 10, comma terzo che dispone: “al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 (ndr Azione di Rivalsa) e all'articolo 12, comma 3, (ndr Surroga ex art. 1916) ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave”.

Per l’adempimento di tale obbligo di stipula “di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave” per chiunque operi all’interno di struttura sanitaria privata (medici, infermieri, tecnici sanitari, etc),“con oneri a proprio carico “, così come previsto all’art. 10, comma 3 della L. 24/2017, ed al fine di calmierare i costi della garanzia di “Colpa grave”, Ecclesia GEAS Sanità e i Lloyd’s of London hanno finalizzato un accordo/Convenzione che nel settore privato costituisce una novità soprattutto in tema di costi.
La polizza di Colpa Grave dei Lloyd’s of London prevede una pregressa decennale e postuma decennale in caso di cessazione dell’attività, estesa agli eredi, compreso il periodo pregresso (come previsto all’art. 11 L.24/2017).
L’assicurazione tutela gli esercenti la professione sanitaria dalle azioni previste nell’articolo 9 della Legge 24/2017 Gelli-Bianco, con massimali adeguati alla normativa vigente e garantisce la responsabilità degli esercenti (anche derivante da colpa lieve) in ipotesi di interventi di primo soccorso per dovere deontologico con un massimale di € 1.000.000,00.

I premi annui lordi – comprensivi di imposte, a seconda della categoria di appartenenza, sono:

- medici, direttore sanitario, biologo, psicologo, farmacista € 256,00
- personale sanitario non medico € 42,00

Le modalità di adesione alla Convenzione colpa grave possono essere,
A) ADESIONE SINGOLA (effettuata dal singolo Esercente): connettendosi al link http://www.ecclesiageas.iusrl.it/;

B) ADESIONE MASSIVA (effettuata dalla struttura sanitaria): Nel caso la struttura sanitaria, anche al fine di verificare gli adempimenti di legge da parte di tutto il personale sanitario, voglia gestire direttamente la procedura di emissione e pagamento dei premi, facendo compilare a ciascun esercente il Modulo di adesione, ed inoltrando poi i tutti i moduli firmati a sanita@ecclesiageas.it;

Si evidenzia che la polizza di Colpa crave costituisce, quindi, una garanzia assicurativa personale per l’esercente, che deve – a proprie spese - obbligatoriamente stipularla. Il contratto deve e dovrà garantire anche fatti accaduti in costanza di rapporti di lavoro precedenti e successivi a quello attuale, nonché operare per i dieci anni successivi alla cessazione definitiva dell’attività.
E’ importante tenere presente che:
- eventuali soluzioni di garanzia alternative alla stipula di una polizza personale (la Legge, per la polizza di Colpa Grave, non ammette misure analoghe):
- meccanismi contrattuali di rinuncia all’azione di rivalsa;
- polizze RCT/O contratte dalla struttura con apposizione di consistenti franchigie e/o elevate soglie di rischio autoassicurate;
- polizze RCT/O contratte dalla struttura con estensione alla colpa grave del personale esclusivamente in riferimento all’attività espletata presso la struttura contraente;
- polizze RCT/O contratte dalla struttura con estensione alla colpa grave del personale senza garanzia postuma per cessazione attività del singolo.
Sono tutte da ritenersi non conformi alla normativa vigente.

Per maggiori informazioni:
http://www.ecclesiageas.it/

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