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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato
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La contestazione e l’insussistenza del fatto contestato

Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879

Sonia Gallozzi, Consulente giuslavorista della Sede nazionale

La sentenza in commento - Cass. Sez. Lav. Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4879 - muove dalla Sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, nel confermare la pronuncia del Tribunale, dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e, per l'effetto, la condanna della società alla reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro ex art. 18, comma 4, L. 300/1970.

In particolare, i giudici di merito escludevano che le condotte enunciate nella lettera di licenziamento fossero state contestate e, pertanto, ritenevano il licenziamento viziato in radice per insussistenza giuridica dei fatti e violazione del diritto di difesa del lavoratore.
La società proponeva ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia, sostenendo che nel caso in oggetto fosse configurabile soltanto una violazione procedurale, sanzionata dall'art. 18, comma 6, L. 300/1970, esclusivamente con la tutela indennitaria.
La Cassazione, investita della questione, ha ribadito che la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, L. 300/1970, in caso di “insussistenza del fatto contestato” è altresì applicabile in caso di inesistenza della contestazione, ovvero qualora la stessa contenga fatti diversi da quelli posti alla base del licenziamento.
All’uopo va ricordato che la locuzione giurisprudenziale di “insussistenza del fatto contestato” è stata fatta propria dal legislatore del Jobs Act, il quale ha espressamente sancito che il giudice dovesse disporre la reintegrazione “esclusivamente nelle ipotesi … in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento” (articolo 3, comma 2, Dlgs 23/15).
Pertanto, la Suprema Corte, ha equiparato l’inesistenza del fatto contestato con la violazione del diritto di difesa del lavoratore, il quale, in sede di giustificazioni potrebbe indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione alla quale la contestazione disciplinare era funzionale.
In altre parole, la decisione in parola, muove dalla necessità che il “fatto” sia delineato nei suoi esatti termini e contorni già in sede di contestazione, al fine di permettere al lavoratore di prendere posizione sulle circostanze oggetto di illecito disciplinare e, per l’effetto, di riconoscere allo stesso le idonee garanzie di difesa, di tal che, ove sussista una violazione del cennati principi, la contestazione potrà essere considerata inesistente dal giudice.
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