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Notizie dalla Liguria

Al privato la gestione degli ospedali pubblici disfunzionali

Intervista del Presidente nazionale Gabriele Pelissero pubblicata da Adnkronos Salute

Una proposta 'targata' sanità privata per una maggiore efficienza del sistema sanitario, destinata a far discutere. "Gli ospedali pubblici disfunzionali, che in un piano triennale le Regioni non riescono a risanare, siano affidati al privato per il rilancio". Lo afferma all'Adnkronos Salute Gabriele Pelissero che sottolinea: "Questa è la proposta di Aiop. Una proposta che richiede un confronto, certo. Ma la politica scelga chi eroga prestazioni a un prezzo più basso, salvaguardando la qualità". La costellazione delle aziende associate lungo la Penisola sta crescendo. "Registriamo con grandissima soddisfazione ogni mese 3-4 nuovi iscritti", spiega Pelissero, ricordando che oggi l'Aiop riunisce più di 500 strutture, "più del 90% del privato in Italia, con l'eccezione degli ospedali dipendenti da ordini religiosi". Non sono poche le sfide che la sanità italiana si trova ad affrontare in questi anni.

Verso il rinnovo dei CCNL AIOP

Negli ultimi giorni, importanti novità hanno riguardato il rinnovo del CCNL AIOP, di cui da ottobre 2016 sono stati aperti i tavoli delle trattative con le relative OO.SS. Anzitutto, la riunificazione della parte datoriale, dopo più di 10 anni, da parte di AIOP e di ARIS. Questa novità ha accelerato la dinamica dei rapporti sindacali. Ne abbiamo parlato con il capo della delegazione storica, Emmanuel Miraglia.
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Notizie Aiop Nazionale

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Il Decreto Dignità approda in Gazzetta Ufficiale

David Trotti, Consulente del lavoro della Sede nazionale

La prima cosa che mi sono chiesto da tecnico è perché tutti i governi toccano il tempo determinato, ma su questo non ho trovato risposta. L’unica cosa che posso dire è che i continui cambiamenti su questa materia creano disorientamento soprattutto se fatto con i decreti legge, perché per 60 giorni (al massimo) le regole sono leggi. Ricorderete il Decreto Poletti che ha prodotto 3 regimi temporali, ricordo che feci creare uno scadenzario apposito, per ricordarmi tutte le diverse scadenze.

Questa previsione ora si fa più concreta perché è stato pubblicato in G.U. il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese"(G.U. Serie Generale n. 161 del 13 luglio 2018) che è entrato in vigore sabato 14 luglio 2018 (data in cui notoriamente soprattutto nel periodo estivo sono aperti studi professionali ed aziende).
Forse sarebbe stato più utile e avrebbe agevolato tutti farlo entrare in vigore magari il martedì, per dar modo di studiarlo (visto che è stato più di 10 giorno in giro per le Istituzioni). Dicevo che le mie preoccupazioni si fanno più concrete perché già si parla di cambiamenti e ciò produrrà i tre regimi temporali di applicazione.
Il decreto tocca, come abbiamo già avuto modo di dire, il mondo del lavoro in maniera importante.
Commentiamo dunque e finalmente il testo ufficiale soffermandoci ovviamente sulle differenze rispetto al precedente mio intervento.
L’art. 1 del decreto si titola: modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e pone subito la variazione più rilevante rispetto a quanto in vigore il 13 luglio 2018, affermando che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Quindi il contratto proprio è di 12 mesi, ma si può arrivare ai (non eccedere dice il testo) ventiquattro. Può superare i dodici mesi solo con un “motivo”, ovvero per eccedere ci deve essere la presenza di una causale, ovvero la esistenza di alcune condizioni ed esattamente: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Come si vede e come avevamo già ampiamente detto e precisato, le cosiddette causali ovvero condizioni sono molto generiche (a parte quella sostitutiva) e lasciano molto alla libera interpretabilità ed ovviamente al discernimento del giudice. Credo che sarà molto rischioso utilizzarle soprattutto nella micro e piccola azienda.
Immaginate poi nel settore turismo (o comparti analoghi) cosa si dovrà dimostrare in sede di contenzioso. Dunque il rapporto a tempo determinato formalmente può durare 24 mesi, ma nella realtà durerà 12 mesi con altri dodici mesi di allungamento qualora ci siano le condizioni a) e b).

L'articolo - pubblicato sulla rivista Consulenza.it del Gruppo Buffetti - continua in allegato nella sua versione integrale.
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